L'esperto rispondeImposte

L’imprenditore agricolo detrae l’Iva in base al regime adottato, se forfettario o ordinario

di Gian Paolo Tosoni

La domanda

Un imprenditore agricolo (professionale o meno), persona fisica, può portare in detrazione (ed in quale misura) l’Iva relativa ai canoni di noleggio di una autovettura ad uso promiscuo, oppure l’Iva relativa al costo di acquisto e manutenzione (ad esempio, assicurazione e riparazioni) di una autovettura di proprietà ad uso promiscuo? In entrambi i casi, può detrarre, ed in quale misura, l’Iva relativa al costo del carburante? Rileva il fatto che la sua residenza e domicilio anagrafico e fiscale siano in un Comune o Regione diversa da quella in cui sono localizzati i terreni/l’azienda ?
In questo caso, inoltre, può portare in detrazione, e con quali eventuali limiti, l’Iva relativa ad altre spese di trasporto (ad esempio, biglietti ferroviari, pedaggi autostradali, pernottamenti alberghieri, qualora non disponga di abitazione in quel luogo) sostenute per raggiungere e amministrare l’azienda?
M.G. – Roma

Preliminarmente, si ricorda che se l’imprenditore agricolo ha optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in via ordinaria, come previsto dall’articolo 34, comma 11 del decreto Iva, Dpr 633/1972, allora trovano applicazione le normali regole di detrazione dell’imposta dettate dall’articolo 19 e seguenti del citato decreto. Viceversa, se l’imprenditore agricolo opera in regime di detrazione forfetizzata dell’imposta, la detrazione è commisurata alle percentuali di compensazione da applicare alle cessioni di prodotti agricoli e l’Iva sugli acquisti effettuati non va considerata. Escludendo quest’ultimo caso, l’Iva pagata sugli acquisti è detraibile se è inerente (all’attività svolta) e afferente (alle operazioni imponibili effettuate). Se le spese sostenute per l’autovettura hanno queste caratteristiche, allora l’Iva addebitata in fattura può essere detratta nella misura del 40%. Il medesimo ragionamento trova applicazione per qualsiasi spesa sostenuta nello svolgimento dell’attività, avendo a memoria i casi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, come nel caso delle spese di trasporto di persone per le quali l’Iva non è detraibile, come disposto dall’articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972.

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