L’imprenditore agricolo detrae l’Iva in base al regime adottato, se forfettario o ordinario
Preliminarmente, si ricorda che se l’imprenditore agricolo ha optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in via ordinaria, come previsto dall’articolo 34, comma 11 del decreto Iva, Dpr 633/1972, allora trovano applicazione le normali regole di detrazione dell’imposta dettate dall’articolo 19 e seguenti del citato decreto. Viceversa, se l’imprenditore agricolo opera in regime di detrazione forfetizzata dell’imposta, la detrazione è commisurata alle percentuali di compensazione da applicare alle cessioni di prodotti agricoli e l’Iva sugli acquisti effettuati non va considerata. Escludendo quest’ultimo caso, l’Iva pagata sugli acquisti è detraibile se è inerente (all’attività svolta) e afferente (alle operazioni imponibili effettuate). Se le spese sostenute per l’autovettura hanno queste caratteristiche, allora l’Iva addebitata in fattura può essere detratta nella misura del 40%. Il medesimo ragionamento trova applicazione per qualsiasi spesa sostenuta nello svolgimento dell’attività, avendo a memoria i casi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, come nel caso delle spese di trasporto di persone per le quali l’Iva non è detraibile, come disposto dall’articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972.
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