Imposte

Benefici limitati per i diritti parziari

di Federico Innocenti, Francesco Nobili e Andrea Spinzi

In tema di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento (ex articolo 177, comma 2, del Tuir), nel 2019 l’agenzia delle Entrate si è occupata in due occasioni del regime fiscale che può essere applicato al conferimento di diritti di nuda proprietà ed usufrutto.

Nella prima (risposta a interpello 147/2019), i contribuenti intendevano effettuare due operazioni di scambio di partecipazioni conferendo una quota del 50% delle società Alfa e Gamma (entrambe detenute da Tizio in nuda proprietà e da Caio in usufrutto) nella società Beta, già titolare di una partecipazione del 12,895% in Alfa e del 28,6207% in Gamma. In tal modo, Beta avrebbe acquisito il controllo di Alfa e Gamma. In cambio, Tizio e Caio avrebbero ricevuto quote della conferitaria in piena proprietà.

La seconda (risposta 290/2019) riguardava il conferimento di una partecipazione del 90% in piena proprietà e di una quota del 10% in nuda proprietà, mantenendo il diritto di usufrutto sul 10% della società scambiata.

Le risposte delle Entrate
Con riferimento alle fattispecie appena descritte, l’Agenzia ha affermato che:
non possono beneficiare del regime del cosiddetto “realizzo controllato” i conferimenti di singoli diritti parziari (di nuda proprietà o di usufrutto) ma soltanto i conferimenti contestuali dei correlati diritti di usufrutto e nuda proprietà che consentano alla conferitaria di acquisire la piena proprietà della partecipazione. E questo anche qualora sia altresì oggetto di conferimento una quota in piena proprietà che consenta alla conferitaria di acquisire/integrare una partecipazione di controllo (quota per la quale continua ad applicarsi il regime del realizzo controllato);
fa eccezione al principio appena descritto l’ipotesi di conferimento di azioni o quote in nuda proprietà a cui siano attribuiti i diritti di voto, purché la conferitaria acquisisca/integri il controllo della società scambiata;
l’articolo 177 è applicabile al contestuale conferimento di correlati diritti parziari (di nuda proprietà e usufrutto), a condizione che i conferenti ricevano quote di partecipazione nella conferitaria in piena proprietà, in tal modo acquisendo la qualifica di soci (qualifica che l’Agenzia interpreta in maniera strettamente letterale).

Le ricadute sul riassetto
Quest’ultima interpretazione ostacola la creazione di una holding di famiglia nell’ipotesi in cui le quote della società che si dovrebbe conferire siano già intestate in nuda proprietà e usufrutto.

Infatti, una situazione in cui i figli sono già intestatari della nuda proprietà sulle quote della società al momento del conferimento nella holding comporterebbe i seguenti effetti:
in ipotesi di conferimento della sola nuda proprietà senza diritti di voto (al fine di mantenere l'usufrutto in capo ai genitori) l’articolo 177 non sarebbe applicabile. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dal conferimento delle quote in nuda proprietà sarebbe tassata in capo ai figli sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 del Tuir, cioè prendendo come riferimento il valore normale;
in ipotesi di contestuale conferimento di nuda proprietà e usufrutto, il regime del realizzo controllato sarebbe applicabile ma a condizione che genitori e figli ricevano le quote della holding in piena proprietà, con ciò vanificando gli effetti della ripartizione tra nuda proprietà e usufrutto in essere ante conferimento.

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