Adempimenti

Corrispettivi telematici, invio selettivo per i distributori di carburante

La circolare 3/E: niente obbligo per i carburanti diversi da benzina e gasolio. E-fattura a chi ha partita Iva

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Memorizzazione e invio dei corrispettivi solo per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori effettuate nei confronti dei consumatori finali secondo una calendarizzazione definita e determinata sulla base dei quantitativi erogati. Se le cessioni riguardano invece altri carburanti, diversi da benzina e gasolio, ovvero i lubrificanti non occorre procedere allo specifico adempimento. Documentazione invece con fattura elettronica se cessionario è un soggetto passivo di imposta. Con la circolare 3/E del 21 febbraio 2020, le Entrate precisano, facendo seguito alle precedenti indicazioni rese con la risposta a interpello 20/2020 del 5 febbraio, gli adempimenti posti in capo agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, ripercorrendo l’articolato quadro normativo di riferimento e riconoscendo comunque la possibilità di memorizzazione e trasmissione su base volontaria a prescindere dalle date di avvio dell’obbligatorietà.

Per i carburanti, comunque, al momento non deve essere rilasciato in nessun caso un documento commerciale all’acquirente quando non soggetto passivo di imposta; al contrario andrà emessa una fattura elettronica quando la cessione è realizzata a favore di un esercente imprese, arti o professioni e quindi di un titolare di partita Iva. Inoltre per operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, le attività di memorizzazione ed invio dei corrispettivi sono necessarie solamente quando i relativi ricavi o compensi siano superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente. Gli adempimenti sono invece sempre obbligatori, a prescindere quindi dall’ammontare delle vendite, quando le cessioni diverse da carburante, avvengono tramite distributori automatici.

La decorrenza
Gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal citato provvedimento del 28 maggio 2018 come da ultimo integrato e modificato dal provvedimento del 30 dicembre 2019. Nel dettaglio, le stazioni ad elevata automazione («ghost station») sono già a regime memorizzando e trasmettendo i dati delle cessioni dal 1° luglio 2018. Gli esercenti gli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell’obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di benzina e gasolio per autotrazione erogato presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo avrà portata generale.

Più precisamente, dal 1° gennaio 2020, tenuti alla trasmissione sono gli impianti che hanno erogato complessivamente nel 2018 una quantità superiore a tre milioni di litri di benzina e gasolio; dal 1° luglio 2020 quelli con quantità non superiori a 1,5 milioni di litri mentre dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti, a prescindere dalle quantità erogate nel 2018. Infine, se la cessione ha ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione non sussiste in base a quanto disposto dall’articolo 1 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con cui sono stati esclusi dall’adempimento della certificazione le fattispecie individuate all’articolo 2, comma 1, del Dpr 696 del 1996 tra cui le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©