Controlli e liti

Più strade per le richieste italiane alla Svizzera

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di Rosa Cappa e Valerio Vallefuoco

Le basi giuridiche su cui si basano le richieste italiane alla Svizzera sono solide e basate su accordi internazionali stratificati. Già il 17 luglio 2012, il Consiglio dell’Ocse approvò all’unanimità la modifica dell’articolo 26 del suo Modello e del relativo Commentario, con cui sono state esplicitamente incluse nel suo standard dello scambio di informazioni fiscale anche le domande raggruppate.

La Confederazione elvetica ha recepito queste regole Ocse attraverso l’articolo 3 lett. c della Legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (Laaf) secondo cui è ammissibile «una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise».

Sempre l’articolo 3 dell’Ordinanza di applicazione della Laaf chiarisce, i diversi requisiti ai quali deve sottostare una domanda raggruppata affinché le richieste di gruppo non costituiscano una fishing expedition; che possono così essere riassunti: (i) il contribuente deve aver adottato un tipo di comportamento specifico e precisamente descritto con lo scopo di sottrarsi ad un suo obbligo fiscale; (ii) deve esistere un sospetto concreto che il contribuente sia venuto meno ai suoi obblighi fiscali; (iii) l’autorità fiscale dello Stato richiedente deve rendere plausibile che il detentore delle informazioni o i suoi collaboratori abbiano agito in maniera colpevole.

Lo scambio d’informazioni fiscali con la Svizzera può avvenire in modo automatico oppure, per le informazioni precedenti al 1° gennaio 2017, su richiesta. Le “domande raggruppate”, ovverossia le domande d’assistenza amministrativa in materia fiscale riguardanti non alcuni contribuenti individuati precisamente, bensì alcune categorie di contribuenti individuabili attraverso determinati comportamenti, hanno superato il vaglio della giurisprudenza svizzera di legittimità e trovano base legale nel Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio concluso a Milano il 23 febbraio 2015 e nella Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Laaf) del 28 settembre 2012.

In base a quest’ultima il contribuente italiano, il cui conto corrente in Svizzera è oggetto di richiesta d’informazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, può esercitare i suoi diritti nell’ambito della procedura amministrativa in Svizzera nominando un proprio rappresentante in loco presso il quale ricevere le notificazioni. Può inoltre costituirsi nella procedura per ricevere copia della richiesta d’assistenza e dei documenti relativi alla trasmissione delle informazioni bancarie da parte del detentore delle stesse, ossia l’istituto di credito depositario dei conti correnti oggetto di interesse.

Ciò presuppone peraltro che il contribuente sia a conoscenza del fatto che il suo conto corrente è oggetto di una domanda d’assistenza e tale conoscenza può avvenire o tramite la ricezione di una lettera raccomandata della banca depositaria del conto corrente oppure mediante la comunicazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni pubblicata sul Foglio federale (bollettino ufficiale contenente le notifiche delle unità dell’Amministrazione federale e dei tribunali), come è avvenuto il 10 dicembre scorso per i conti correnti detenuti da contribuenti italiani tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 presso l’ex BSI SA, ora EFG Bank SA e non regolarizzati fiscalmente (ad agosto 2019 era stata la volta dei conti correnti detenuti presso UBS AG).

La modalità e quindi la tempistica della conoscenza della domanda d’assistenza non sono di poco conto, considerato che per annunciarsi all’Autorità fiscale svizzera incaricata di eseguire la domanda d’assistenza e prendere parte alla procedura il contribuente dispone di un termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata o dalla pubblicazione sul Foglio federale (rectius: dal giorno successivo). Ciò significa che per molti contribuenti il termine scadrà nei prossimi giorni.

Il contribuente può scegliere di acconsentire espressamente a trasmettere all’autorità fiscale italiana le informazioni bancarie che lo riguardano oppure di partecipare alla procedura, eventualmente facendo opposizione alla decisione con la quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette le informazioni bancarie, oppure infine disinteressarsi alla procedura.

In caso di opposizione alla decisione citata, che è notificata al rappresentante in Svizzera oppure mediante pubblicazione sul Foglio federale in forma anonima, si instaura un contenzioso scritto che prevede un doppio grado di giudizio, il primo davanti al Tribunale amministrativo federale e il secondo davanti al Tribunale federale. Il tempo che intercorre tra la costituzione del contribuente nella procedura amministrativa in Svizzera e la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni bancarie può evidentemente essere utilizzato per definire in Italia la posizione fiscale dei conti correnti svizzeri oggetto della domanda d’assistenza.

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