Controlli e liti

Controllo sui conti svizzeri, la carta del ravvedimento

di Rosa Cappa e Valerio Vallefuoco

La cooperazione tra amministrazioni finanziarie italiana e svizzera sta funzionando a pieno regime sullo scambio di informazioni su richiesta. Stanno infatti per scadere i primi termini concessi dall’amministrazione fiscale svizzera alle banche che operano nel suo territorio per la consegna dei dati delle persone fisiche i cui nomi sono sconosciuti alle autorità italiane e che dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 erano titolari di uno o più conti bancari non dichiarati al fisco italiano.

Lettere

Come anticipato (si veda il Sole 24 Ore del 14 e 19 dicembre 2019) sono state inviate in questi ultimi mesi migliaia di lettere ai clienti italiani e sono stati pubblicati diversi annunci sul Foglio ufficiale della Confederazione Elvetica durante il 2019.

Una prima richiesta di assistenza amministrativa era già stata inviata in Svizzera dall’Ufficio cooperazione internazionale dell’agenzia delle Entrate il 6 dicembre 2018 alle autorità elvetiche che l’avevano accettata pubblicando il 6 agosto scorso sulla loro Gazzetta l’oggetto della richiesta che riguardava la Ubs. Successivamente sono arrivate altre richieste e da ultimo a metà dicembre quella alla ex Bsi, Banca svizzera italiana ora acquisita dalla Efg, ha già raggiunto lo scopo attraverso sia la pubblicazione dei pubblici annunci che l’invio delle lettere ai clienti.

Destinatari

Il contenuto della richiesta di informazioni di gruppo della nostra agenzia delle Entrate riguarda in particolare la richiesta di dati su soggetti che siano stati titolari di uno o più conti presso le banche svizzere ovvero che i titolari dei conti siano stati domiciliati in Italia sulla base della documentazione bancaria ancora presente nell’istituto (che deve mantenerla per almeno dieci anni); che a questi titolari siano state inviate lettere in cui la banca annunziava la chiusura forzata dei conti bancari se gli stessi non avessero inviato prove della loro regolarità fiscale nel Paese di residenza relativo al conto detenuto; e da ultimo questi soggetti titolari dei conti malgrado gli inviti della banche non abbiano prodotto prove relative alla loro compliance fiscale.

Domande raggruppate

Tali richieste possono essere effettuate dalle autorità italiane in virtù del vigente accordo amichevole sottoscritto il 2 marzo 2017 tra l’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) e il ministero dell’Economia e delle finanze italiano.

L’articolo 1 dell’accordo prevede che le domande raggruppate italiane possono riguardare qualsiasi conto detenuto da clienti residenti in Italia presso istituti finanziari svizzeri tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016.

Secondo l’articolo 2 dell’accordo le autorità italiane possono presentare delle domande raggruppate all’omologa autorità svizzera al fine di ottenere i dati sui contribuenti recalcitranti, clienti che si sono rifiutati di fornire alle banche richiedenti adeguate spiegazioni sulla regolarità fiscale delle attività finanziarie depositate nei conti svizzeri.

Da tale richiesta i clienti italiani potranno utilizzare tutti gli strumenti di difesa previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e recepiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (articolo 47, tutela effettiva dei diritti da parte di un giudice terzo) e recepiti altresì nella Confederazione Elvetica attraverso la legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (Laaf).

Contestazioni e sanzioni

Tuttavia bisogna valutare attentamente sin da subito gli effetti sanzionatori fiscali sia dal punto di vista amministrativo che penal-tributario in Italia in caso di mancata opposizione nei termini ovvero in caso di soccombenza nella procedura svizzera.

Infatti fino a quando l’amministrazione finanziaria italiana non ha ricevuto le informazioni dall’omologa svizzera il contribuente può fruire dei regimi premiali di collaborazione fiscale attraverso le speciali procedure di adesione conciliative e di ravvedimento, potendo fruire della speciale riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale previsto per le sanzioni amministrative e addirittura non punibilità penale prevista per le ipotesi di omessa ed infedele dichiarazione, di superamento delle soglie per le imposte dirette e indirette, non punibilità da ultimo estesa con l’approvazione definitiva della legge di bilancio anche alle ipotesi di frode fiscale e utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti.

L’alternativa è il massimo edittale per le sanzioni ammnistrative moltiplicato per ogni anno evaso e l’impossibilità di ottenere nemmeno un patteggiamento penale e l’alta probabilità di subire sequestri. Infine potranno essere contestate ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio sulla base di reati presupposti tributari.

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