Imposte

Holding industriali, nel test di prevalenza vanno considerate tutte le partecipazioni

di Angelo Conte


La nozione di holding industriale viene ancorata esclusivamente a un parametro patrimoniale in base all’articolo 162-bis del Tuir, introdotto dal Dlgs 142/2018 (decreto Atad), divenendo irrilevante il parametro economico. A tal proposito, la circolare Assoholding 2/2019 fornisce importanti chiarimenti circa la modalità di effettuazione del cosiddetto «calcolo della prevalenza». Nello specifico, sebbene in base alla lettera della norma siano da includere nel calcolo in questione tutte le partecipazioni, l’Associazione auspica un chiarimento dell’agenzia delle Entrate volto ad escludere dallo stesso le partecipazioni in società quotate inferiori al 3% (o al 5% se Pmi), in linea con le percentuali previste dall’articolo 120 del Tuf.

L’articolo 162-bis del Tuir colma un vuoto normativo ed allinea la nozione di holding industriale a quella già espressa dall’amministrazione finanziaria, a partire dal 2014, nelle istruzioni alla dichiarazione Irap. In particolare, la norma stabilisce che l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando «in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale».

Nell’ambito di tale calcolo della prevalenza, in relazione agli «altri elementi patrimoniali», Assoholding rileva, innanzitutto, che non devono essere inclusi tra essi né gli immobili locati alle partecipate, né gli investimenti in liquidità. Questi ultimi rileveranno ai fini del test qualora fossero effettuati dalla holding per conto di società del gruppo nell’ambito di un rapporto di deposito o di custodia.

Per ciò che concerne, invece, le partecipazioni, l’Associazione prende posizione sia in merito alla loro valorizzazione, sia relativamente a quali di esse vanno considerate nel test.
Assoholding afferma che vanno sicuramente considerati i valori di bilancio e non quelli di mercato, tenendo pertanto conto anche di eventuali svalutazioni delle partecipazioni. Sotto altro profilo, viene evidenziato che debbono essere considerate nel calcolo della prevalenza tutte le partecipazioni, sia iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante.

In relazione a quest’ultimo punto, si perviene quindi alla conclusione che, sulla base della lettera della norma, non sarebbero da escludersi dal test neanche le partecipazioni acquisite presso i mercati regolamentati e non, in minima percentuale per investimenti di portafoglio.

A tal proposito, l’Associazione auspica un chiarimento dell’amministrazione finanziaria, volto ad escludere dal calcolo della prevalenza tutte le partecipazioni azionarie, acquisite sul mercato, inferiori al 3% (o al 5% se si tratta di Pmi), in linea con le percentuali previste dall’articolo 120 del Tuf per la comunicazione alla Consob delle partecipazioni rilevanti. Ciò, alla luce del fatto che, entro queste percentuali, la società investitrice non svolgerebbe alcuna attività nei confronti della partecipata e non assumerebbe alcun rischio proprio d’impresa.

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