Contabilità

L’errore contabile rileva fiscalmente nell’esercizio in cui viene corretto

di Cristiano Margheri e Federico Susini

Correzione di errori contabili rilevante fiscalmente nel periodo di imposta in cui l’errore è emerso e corretto. È questa, in sintesi, la posizione dell’agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello 407 del 10 ottobre, avalla la soluzione prospettata dal contribuente che, sulla base della documentazione bancaria artatamente e sistematicamente contraffatta dal consulente finanziario, aveva nei precedenti periodi di imposta contabilizzato e tassato proventi risultati in realtà inesistenti.
In particolare, l’interpello in questione riguarda una società che, dopo aver ceduto le proprie quote di partecipazione in un’altra società, decide di investire parte della liquidità incassata dalla medesima cessione in attività finanziarie, affidandola in gestione a un promotore finanziario. I proventi derivanti dall’attività finanziaria vengono così, nel corso del tempo, contabilizzati e conseguentemente assoggettati a tassazione nei rispettivi esercizi di competenza.
Soltanto nel 2018 la società viene a scoprire che la documentazione bancaria relativa ai proventi conseguiti e su cui si era basata la contabilizzazione era stata contraffatta dal consulente finanziario. L’istante pertanto, una volta rilevata l’inesistenza dei proventi e delle attività finanziarie precedentemente rilevate, ha provveduto a correggere gli errori attenendosi alle specifiche regole del principio contabile Oic 29, che hanno comportato «l’azzeramento del valore delle Altre attività finanziarie utilizzando in contropartita una riduzione della Riserva di utili portati a nuovo». In altre parole, conformemente al paragrafo 48 del citato principio contabile, la società ha provveduto a stornare le attività finanziarie inesistenti frutto degli altrettanti inesistenti proventi con contropartita la riserva di utili portati a nuovo, senza transitare a conto economico.
L’Agenzia dopo aver confermato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 109 del Tuir, che si considerano comunque transitati a conto economico i componenti direttamente imputati a patrimonio netto per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa, ritiene che la rettifica operata possa concorrere a formare il reddito relativo al 2018, mediante una variazione in diminuzione fino a concorrenza dei proventi inesistenti e che hanno concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi.
La correzione in argomento sarebbe infatti legittimata «dalla sua inquadrabilità nell’ambito delle sopravvenienze passive», ex articolo 101, comma 4, del Tuir, e avverrebbe nell’esercizio di competenza (2018), ai sensi dell’articolo 109, comma 1 del medesimo Testo unico. L’Agenzia quindi conferma che qualora, come nel caso di specie, la correzione non riguardi un errore contabile derivante dalla mancata imputazione di componenti positivi o negativi nel corretto esercizio di competenza, la stessa assumerà rilevanza fiscale nell’esercizio di rilevazione.
Va segnalato, infine, che secondo l’Agenzia eventuali somme incassate dalla società a titolo di risarcimento in conseguenza dell’azione legale intrapresa nei confronti del proprio consulente, costituiranno simmetricamente sopravvenienze attive imponibili.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 407/2019

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