Controlli e liti

Riforma delle sanzioni, favor rei a rischio

di Marco Mobili e Giovanni Parente

La riforma delle sanzioni a tempo mette a rischio il favor rei. L'entrata in vigore per soli due anni (2016-2017) fissata dallo schema di Dlgs attuativo della delega comporta l'impossibilità di applicare le disposizioni più favorevole al contribuente per il passato sia sul piano amministrativo ma soprattutto su quello penale. Il grido d'allarme che arriva da imprese, professionisti ed esperti di diritto tributario. E non fanno sconti al Governo neanche i servizi studi di Camera e Senato: l'Esecutivo dovrà, infatti, chiarire il motivo della limitazione temporale che, nei fatti, metterebbe in dubbio «l'applicabilità del principio del favor rei che consentirebbe di far retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti anche sulle violazioni commesse precedentemente, ad esclusione delle situazioni definitive». Senza dimenticare - aggiungono i tecnici del Parlamento - che nella delega ( legge 23/2014 ) non fa «alcun riferimento a un'applicazione temporanea» della riforma.

A bocciare una norma ispirata prevalentemente da mere esigenze di cassa è anche il padre dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) , Gianni Marongiu: «Le esigenze di gettito non possono essere la guida del legislatore, che deve seguire i principi della Costituzione, altrimenti l'ordinamento tributario diventa una roulette. Nell'ipotesi che una disciplina non fosse prorogata, varrebbe la precedente e non si potrebbe applicare il favor rei». E non è tutto. Perché si pongono problemi sul pieno rispetto «sotto il principio della ragionevolezza e dell'uguaglianza: il legislatore non può disciplinare a tempo perché è come introdurre irragionevoli sperequazioni e tutto diventa assolutamente casuale». In questo modo sembra venir meno uno dei capisaldi dell'intera riforma fiscale, ossia la certezza del diritto. «È una disposizione contraria ai principi di delega, che prescrivono un intervento riformatore di carattere permanente – fanno notare da Confindustria - e non certamente temporaneo, limitato a soli due anni (articolo 8 della legge 23/2014). Inoltre l'intervento riformatore punta a una mitigazione degli aspetti sanzionatori, per cui la retroattività di norme più favorevoli al contribuente doveva essere dato quasi per scontato». Da questo quadro emerge quindi l'inapplicabilità del favor rei: «Nonostante non sia un principio di rango costituzionale – ricordano sempre da Confindustria - è comunque immanente all'ordinamento sia penale che tributario, come peraltro riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

Del resto, sottolinea Bruno Assumma, docente di diritto penale all'università Federico II di Napoli, «è lo stesso articolo 2 del Codice penale a prevedere che per le leggi temporanee non si applichino le ipotesi di favor rei». Anche suo avviso potrebbe esserci un problema di costituzionalità per la riforma a tempo « sia per mancanza di razionalità, sia per un'eventuale disparità di trattamento tra situazioni identiche». Insomma «così non può restare» aggiunge Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario all'università di Trieste: « Che senso ha alzare le soglie di punibilità e poi tornare indietro? Si determina un quadro confuso. Mi auguro che le commissioni se ne accorgano e si ponga rimedio».

A ribadire l'importanza del favor rei è anche Luigi Mandolesi, delegato alla fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: «È un principio cardine su entrambi i fronti. Per questo chiederemo che si possa applicare agli atti non definitivi. Se si fa una riforma delle sanzioni, bisogna applicare i principi generali». Sulla stessa lunghezza d'onda, il coordinatore della commissione fiscalità dei Consulenti del lavoro, Fulvio Morelli, secondo cui «è evidente il paradosso di questa entrata in vigore a tempo che determina di fatto tre regime: prima, durante e dopo».E pensare che la legge delega aveva «l'obiettivo di rendere più equo, semplice e trasparente la torre di Babele del fisco italiano», rimarcano da Rete imprese Italia: «Una riforma, sperimentale per due anni perché tale sarebbe, senza possibilità di una sua valutazione da parte della giurisprudenza di merito, rappresenta un'ulteriore complicazione di un sistema fiscale al collasso». Secondo i rappresentanti delle piccole imprese, «non far riferimento alla data di commissione della violazione o alla data di contestazione della stessa, rende, quasi impossibile, l'applicazione sia del principio del favor rei sia di quello della successione di leggi nel tempo».

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