Controlli e liti

Associazioni sportive dilettantistiche, il rendiconto inattendibile non pesa sulle agevolazioni

La sentenza della Ctp Reggio Emilia sui benefici

Reuters

di Marco Ligrani

I benefici previsti dalla legge 398/91 vanno sempre garantiti alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al Coni, il cui statuto sia conforme alla legge e che siano in grado di dimostrare la democraticità della propria vita associativa, mediante l’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea dei soci. Con questa motivazione, la Ctp Reggio Emilia 14/2/2020 (presidente e relatore Montanari) ha annullato un avviso con cui era stato negato il regime.

Secondo l’ufficio, l’associazione non aveva rispettato il principio di democraticità (articoli 148 del Tuir e 90 della legge 289/2002). La conseguenza era stata la rettifica del reddito dichiarato secondo le regole ordinarie previste per gli enti non commerciali, anche a seguito del recupero di alcuni costi, ritenuti indeducibili.

L’associazione aveva proposto ricorso, dimostrando come il proprio statuto risultasse pienamente conforme alle disposizioni di legge, che erano state rigorosamente rispettate. Inoltre, l’associazione aveva provato di avere sempre garantito, ai propri soci, la partecipazione democratica alla vita associativa, a cominciare dall’assemblea di approvazione del rendiconto annuale. Risultava, poi, regolarmente iscritta al Coni, in regola quindi con il requisito formale imposto dalla legge. L’Asd, infine, aveva provato di aver effettivamente svolto l’attività di avviamento allo sport dei ragazzi, avendo partecipato a diversi campionati nazionali con oltre 600 partecipanti. L’ufficio si era costituito in giudizio, ribadendo la correttezza del suo operato e confermando il disconoscimento del regime.

Accogliendo la tesi difensiva, la Ctp ha riconosciuto la natura associativa negata dall’ufficio e, pertanto, ha confermato la spettanza dei benefici previsti dalla legge 398/91. In particolare, il collegio, nel prendere atto della regolare approvazione del rendiconto annuale, ha sottolineato che, quand’anche quel documento fosse risultato inattendibile, non vi sarebbe stata alcuna conseguenza sul regime agevolato. L’unica conseguenza sarebbe stata di tipo sanzionatorio per dichiarazione infedele.

Inoltre, i giudici hanno riconosciuto che lo statuto risultava pienamente conforme alla legge, prevedendo la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, lo svolgimento in modo uniforme del rapporto associativo, ispirato ai principi di democraticità e uguaglianza e, infine, l’obbligo di rendicontazione. I giudici hanno annullato anche i recuperi di costi che l’ufficio aveva operato nel presupposto della natura commerciale dell’ente. In particolare, hanno censurato il rilievo concernente i rimborsi spese per le trasferte fuori dal Comune, evidenziando come la norma richiamata fosse del tutto inconferente, perché riguardava il regime fiscale del percipiente e non del soggetto erogante.

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