L'esperto rispondeAdempimenti

Fatture con conservazione cartacea solo dopo la scansione

Cambia il sistema di conservazione dopo l’introduzione della fattura elettronica

di Albino Leonardi

La domanda

È possibile continuare ad optare per la conservazione cartacea delle fatture di acquisto e vendita o esiste l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche?
R.B.- Treviso


In base all’articolo 7-bis, comma 4 del decreto legge 357/1994 (convertito con modificazione dalla legge 489/1994), che ha aggiunto all’articolo 2220 del Codice civile il terzo comma, «le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti».

Le fatture analogiche possono essere conservate, previa scansione, a norma dell’articolo 3 del Dm Economia e finanze del 17 giugno 2014 («Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale»), richiamato dall’articolo 4 dello stesso provvedimento («Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari»).

I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
• siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
• siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti agenzie fiscali.

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