Controlli e liti

Omessi versamenti 2018, il reato scatta dal 27 dicembre 2019

di Antonio Iorio

Una questione rilevante che potrebbe porsi nei prossimi mesi in ordine all’applicazione delle nuove più severe regole attiene le ipotesi di omesso versamento dell’Iva (articolo 10 ter del Dlgs 74/2000) relativa all’anno precedente.

Tale reato si consuma infatti alla scadenza del versamento dell’acconto relativo all’anno successivo e quindi in genere il 27 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono gli omessi versamenti.

Più concretamente, in base alla vigente normativa, il 27 dicembre 2019 si commette il reato di omesso versamento Iva, ove, nell’anno 2018, non sia stata versata imposta per importi superiori a 250mila euro.

Se le modifiche entrano in vigore prima del citato 27 dicembre, perché per esempio la legge di conversione viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 dicembre 2019, scattano le nuove regole.

Ciò comporterebbe che la condotta illecita si realizzi con un’imposta dichiarata e non versata non più superiore a 250mila euro come attualmente previsto, ma a 150mila euro.

Le conseguenze sarebbero abbastanza gravi perché, verosimilmente, chi ha omesso di versare Iva nel 2018 per carenza di liquidità e ha provato nel corso del 2019 a pagare imposta al fine di collocarsi al di sotto della soglia di rilevanza penale di 250mila si troverebbe improvvisamente a confrontarsi con una nuova e più bassa soglia.

Si vanificherebbero così, con ogni probabilità i versamenti eseguiti in questi mesi per ridurre l’omissione al di sotto della ripetuta soglia che ora si scopre essere di 150mila e non più 250mila euro.

Per il delitto di occultamento o sottrazione di scritture contabili le severe modifiche (aumento della reclusione minima a tre anni e massima a sette anni rispetto all’attuale sanzione da 18 mesi a sei anni) sono di fatto immediatamente operative per le condotte di occultamento ma non di sottrazione.

Secondo infatti la consolidata giurisprudenza di legittimità l’occultamento è di carattere permanente perché l’obbligo perdura fino a che sia consentito il controllo.

Ne consegue che, in presenza di controllo in cui si verifica questo illecito successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, trovano applicazione le più severe pene (nonostante le scritture siano state materialmente occultate in precedenza).

Al contrario, quando sia possibile provare la distruzione delle medesime scritture in epoca antecedente l’entrata in vigore, troveranno applicazione le attuali regole e quindi le pene più miti.

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