Adempimenti

Controlli opportuni sui dati per l’assegno familiare

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Si arricchisce di un’ulteriore funzionalità la procedura telematica messa a disposizione dall’Inps per la trasmissione delle domande di assegni per il nucleo familiare (Anf) relative ai dipendenti non agricoli del settore privato (messaggio Inps 4583/2019). Da novembre, infatti, previa delega da parte del lavoratore e dei suoi familiari, anche i datori di lavoro possono trasmettere l’istanza, direttamente o tramite propri intermediari.

La nuova funzione, presente nell’apposita sezione del cassetto previdenziale aziende, prevede la possibilità di presentare una nuova domanda, di consultare e variare quelle già presenti.

Importante segnalare che, se a trasmettere la richiesta è il datore di lavoro, è su quest’ultimo che gravano la raccolta e la custodia dei dati e delle informazioni trasmesse dal lavoratore; sempre il datore, inoltre, deve garantire il rispetto delle norme sulla privacy. Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti da chiarire.

Anche se è il datore di lavoro a trasmettere all’Inps i dati, utilizzando le sue credenziali, si ritiene che lo stesso non abbia l’obbligo di verificare nel merito la documentazione del dipendente ma, alla stregua di quanto avveniva nel passato, possa limitarsi a ricevere una dichiarazione del lavoratore resa su un documento simile al modello Anf/Dip, attestante la composizione del nucleo familiare, i redditi posseduti, compresa la delega a favore dell’azienda, legittimante la trasmissione dell’istanza. Tuttavia, se le informazioni rese dai lavoratori fossero in palese contrasto con le situazioni note al datore (per esempio una discrasia sulla composizione del nucleo familiare), è opportuno che quest’ultimo attui le necessarie verifiche.

In conclusione, con riferimento al ruolo del consulente del lavoro nella trasmissione della domanda di Anf, sembra possibile osservare che non vi è necessità del rilascio di un’apposita delega al consulente. In tale circostanza, quest’ultimo ricopre il ruolo di intermediario; su di lui non ricade l’obbligo della verifica dei dati, fermo restando il dovere professionale di segnalare al proprio assistito eventuali palesi incongruenze. Parimenti è lecito supporre che il consulente resti indenne da responsabilità in caso di dichiarazione mendace del lavoratore e di conseguente eventuale indebita corresponsione dell’Anf.

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