Diritto

Consiglio di sorveglianza assolto sull’omessa vigilanza

Secondo la Cassazione ai consiglieri non si applica lo stesso tipo di responsabilità prevista per i sindaci

di Giovanni Negri

Non può essere sanzionato il consiglio di sorveglianza per omessa vigilanza sulle informazioni sulla governance societaria. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza 4962, della seconda sezione civile, con la quale è stato respinto il ricorso di Consob contro la pronuncia della Corte d’appello di Brescia che aveva ritenuto legittima la condotta di 3 consiglieri di sorveglianza di Ubi banca. Consob aveva ritenuto che i 3 consiglieri non avessero comunicato al mercato cambiamenti significativi sulla composizione del comitato nomine e degli organi sociali dell’istituto di credito, con particolare riferimento ai principi che dovevano governare l’assetto societario tra derivazione Bpu e derivazione Banca Lombarda.

La Cassazione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, sottolineando che la condotta omissiva relativa alla relazione sulla corporate governance non è disciplinata espressamente dal Tuf che sanziona solo l’assenza di informazioni sull’adesione a un codice di comportamento in materia societaria. Per Consob invece il consiglio di sorveglianza dovrebbe rispondere anche per omessa vigilanza su altre informazioni chiave come quelle su composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e controllo: rientrerebbero, infatti, nell’obbligo di vigilanza sul rispetto dello statuto.

Una linea interpretativa che però non ha convinto la Cassazione perchè in contrasto con il principio di legalità e di sufficiente determinatezza. «L’illecito omissivo - avverte la sentenza - si connota o per l’omissione di una condotta dovuta, cosiddetta omissione propria, oppure nella previsione generale che assimila ad una condotta illecita fonte di responsabilità quella di chi non l’ha impedita pur avendone l’obbligo giuridico, cosiddetta omissione impropria».

Non vale, nel caso esaminato, prosegue la Cassazione valorizzare l’analogia con quanto previsto nei confronti dei sindaci per la funzione svolta nell’ambito di un’organizzazione complessa come quella di una banca. I consiglieri di amministrazione, infatti, non rispondono per l’omissione, a differenza dei sindaci per le carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria. Del resto, osserva la Cassazione, la responsabilità sulla relazione annuale sulla corporate governance è in capo al consiglio di gestione e non a quello di sorveglianza.

E non si può neppure ritenere che la responsabilità possa derivare da quella di vigilanza sul rispetto dello statuto. Ragionare in questo modo «significa ampliare in modo generico e indifferenziato la responsabilità del consiglio di sorveglianza, estendendo la stessa anche a condotte non costituenti a loro volta alcun illecito da parte di chi le ha poste in essere». Verrebbe così a essere creato, conclude la Cassazione, un illecito amministrativo non previsto dal legislatore e a carico del solo consiglio di sorveglianza. Esito inammissibile non solo alla luce della Costituzione ma anche del diritto internazionale.

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