Contabilità

Crisi di impresa, controllo di legalità e revisione per il collegio sindacale

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

Manca meno di un mese alla scadenza del termine del 16 dicembre, entro cui le Srl (e le cooperative) già costituite alla data del 16 marzo scorso e che hanno superato negli ultimi due esercizi i nuovi limiti previsti dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile devono provvedere (salvo proroghe dell’ultima ora) alla nomina dell’organo di controllo e, se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni. Poiché, quindi, in parecchi casi si renderà necessaria una assemblea straordinaria, il tempo stringe, anche in considerazione del fatto che non tutto è stato chiarito e, quindi, le società potrebbero trovarsi di fronte a decisioni delicate.

Le società obbligate

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 379 del Codice della Crisi d’impresa (Dlgs 14/2019) e del successivo intervento ad opera dell’articolo 2-bis, comma 2, del Dl 32/2019 (decreto Sbloccacantieri) per le Srl la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

In base al comma 3 dell’articolo 379, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare i due esercizi di riferimento sui quali effettuare verifiche con i nuovi parametri sono il 2017 e il 2018, mentre le società costituite da meno due esercizi possono ancora attendere, così come quelle non ancora costituite alla data del 16 marzo scorso.

Chi nominare

Vediamo una delle questioni principali su cui occorrerebbero chiarimenti, cioè chi nominare: un revisore unico, una società di revisione, un sindaco o un collegio sindacale?

L’attuale testo dell’articolo 2477 – in particolare per effetto delle modifiche di cui alla legge 183/2011 – non pone distinzioni tra revisore unico, società di revisione, sindaco unico o collegio sindacale, anche se in dottrina si discute nel caso delle Srl obbligate al bilancio consolidato, ipotesi in cui secondo alcuni (Cndcec, Linee guida per il sindaco unico, 2015) il collegio sindacale/sindaco unico può effettuare anche la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, mentre secondo altri il rinvio alle norme sulle Spa rende necessario attribuire a un revisore legale o a una società di revisione l’incarico della revisione legale.

Le funzioni

Ma non vi è uniformità di vedute neppure sulle funzioni svolte dall’organo di controllo nominato. Secondo la tesi che pare prevalente, mentre il sindaco unico/collegio sindacale svolge sia il controllo di legalità che la revisione (Confindustria, circolare n. 19510/2012; Assonime, circolare n. 6/2012 e caso n. 3/2012; Assirevi, documento di ricerca n. 172/2012; Cndcec, documento di aprile 2012), il revisore si limita a quest’ultima, e pertanto non è difficile ipotizzare, in una logica di contenimento dei costi complessivi, una naturale preferenza per quest’ultima soluzione. Tuttavia, un obiter dictum di un recente decreto del Tribunale di Bologna (23 maggio 2019) rinfocola la tesi di chi sostiene che sia possibile nominare un sindaco unico/collegio sindacale che si limita a svolgere il controllo di legalità, senza che nessuno svolga la revisione.

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