Controlli e liti

Nulla la cartella che non rispetta la par condicio nel concordato

di Giorgio Gavelli

È da annullare la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’intero debito erariale dopo che il tribunale ha omologato con decreto il concordato preventivo, anche se su questo decreto – annullato dalla Corte d’appello in seguito al reclamo dell’agenzia delle Entrate – pende il giudizio di Cassazione. È la conclusione alla quale arriva la Commissione tributaria provinciale di Milano (presidente Celletti, relatore Chiametti) con la decisione 3978/19/2019 depositata il 4 ottobre scorso. Un altro motivo di accoglimento del ricorso riguarda l’inesistenza giuridica della cartella perché trasmessa via Pec, con sottoscrizione Pades (estensione «Pdf») e non Cades (estensione «pdf.p7m», ossia senza poter fornire la prova dell’autenticità dell’atto e della provenienza (in termini: Ctr Sicilia 2660/8/2019, Ctp Treviso93/1/2018, Ctp Vicenza 615/2/2017 e Ctp Reggio Emilia 204/1/2017). Tuttavia, la Cassazione, con riferimento a questa fattispecie, ha affermato che in tema di notificazioni, l’irritualità della notifica di un atto tramite Pec non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato il raggiungimento dello scopo legale (ordinanza 6417/2019).

Il tema forse più interessante riguarda la possibilità per l’agente della riscossione di iscrivere a ruolo e notificare la cartella per l’intero debito vantato dall’erario e non solo la quota emergente dal piano concordatario approvato dal tribunale. Per l’Agenzia, la notifica della cartella avrebbe, nel caso specifico, una mera funzione ricognitiva del credito fiscale, idonea a garantire la difesa del contribuente qualora la ritenesse viziata. La sussistenza del concordato integrerebbe poi, di per sé, il fondato pericolo della riscossione richiamato dall’articolo 11 del Dpr 602/1973 per la legittima emissione del ruolo. I giudici milanesi sono però di diverso avviso: essendo il credito erariale già incluso nei debiti concordatari, in una procedura già caratterizzata dall’omologa, il tentativo di riscuotere l’intero importo viola il divieto di azioni esecutive individuali (nello stesso senso, Ctr Basilicata 27/01/2017). Principio che la Cassazione ha esteso di recente alle azioni cautelari come il sequestro conservativo e l’ipoteca (sentenza 1168/2019). L’articolo 168 della legge fallimentare – dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore - mira a tutelare la par condicio dei creditori e l’integrità del patrimonio del debitore per la realizzazione del concordato. Già nella sentenza 24427/2008 la Corte aveva affermato che il divieto di azioni individuali si applica a tutti i creditori e dunque anche all’ufficio fiscale, al quale però non è precluso l’esercizio dei poteri accertativi o sanzionatori, restando solo inibita la richiesta di pagamento (tramite il concessionario della riscossione) della somma iscritta a ruolo.

Ctp Milano 3987/17/2019

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