Adempimenti

Patent box «fai da te» con documentazione a prova di controlli

di Alessandro Germani

La bozza di provvedimento sulla documentazione del patent box «fai da te» rispecchia l’esperienza che l’Agenzia, in contraddittorio col contribuente, ha maturato in questi primi anni di applicazione dell’agevolazione. E risente di alcuni concetti derivanti dall’esperienza della documentazione del transfer pricing (Tp).

Un elemento a sfavore della procedura deriva dal differimento della deduzione ai fini Ires e Irap, sia nel caso di nuove opzioni (comma 1) sia nel caso di rinuncia alla procedura in corso (comma 4), in base all’articolo 4 del Dl 34/2019 (decreto crescita). Questo differimento si applica a entrambi i casi, come si evince chiaramente dagli articoli 1 e 7 del provvedimento.

L’opzione per la procedura autonoma è comunicata in dichiarazione, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile. Ad essa si ricollega la documentazione idonea a dimostrare il contributo economico autodeterminato dal contribuente, che si esplica in due sezioni.

Sezione A

Risponde a un inquadramento generale dell’azienda e delle sue funzioni. In particolare, le seguenti informazioni:

modello organizzativo dell’impresa (con relative articolazioni aziendali come divisioni, dipartimenti e settori);

caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività (con indicazione dei concorrenti), desumibile da studi/analisi di settore;

descrizione della catena del valore.

Appaiono cruciali e prodromiche a inquadrare le varie funzioni aziendali e a comprenderne il contributo al risultato dell’impresa, per poi ricavare quello dell’intangible agevolato.

La descrizione delle funzioni, rischi e beni dell’impresa richiama una delle informazioni classiche del Tp. In questo senso, l’articolo 2.3 consente il rimando alle informazioni già contenute nell’altra documentazione. Infine, le informazioni circa i beni immateriali ricomprendono anche quelli non agevolabili.

Infatti, un caso classico dei contraddittori finora svolti riguarda la valorizzazione, da parte dell’agenzia, della ricerca e sviluppo, già oggetto di agevolazione in base all’articolo 3 del Dl 145/2013, che riduce il contributo economico da patent box.

Sezione B

Riguarda l’estrinsecazione numerica dell’agevolazione a livello di:

informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile;

eventuali valutazioni di Ip aziendali nell’ambito di operazioni straordinarie che tocchino in particolare quelli da patent box;

metodo adottato.

Quest’ultimo costituisce il cuore dell’agevolazione. Al riguardo il provvedimento individua il Cup e il residual profit split (Rpsm) (circolare 11/E/16). Maggiore spazio è dedicato al primo, chiarendo la necessità che i costi e i ricavi siano individuati previa riconciliazione col bilancio di esercizio, di verifica e con la contabilità analitica.

Cruciale poi è l’individuazione di un tasso di royalty a valore di mercato per il calcolo della royalty implicita. Questo è, nella prassi, un elemento spesso dirimente perché, quando non si trovano royalties confrontabili per certi settori merceologici, occorre optare per l’Rpsm. Per questo metodo la linea da seguire è questa:

segregazione del conto economico per individuare dei conti economici ad hoc per funzione (previa riconciliazione con bilancio d’esercizio, di verifica e contabilità analitica);

remunerazione delle funzioni routinarie dell’impresa, individuando la banca dati utilizzata, i criteri di estrazione, la data di rilascio, l’analisi quantitativa e qualitativa.

Il contribuente deve indicare le ragioni del posizionamento nell’ambito dell’intervallo dei valori scaturenti dalle analisi. Qui si apre una questione, non risolta col Dm del 14 maggio 2018 sul Tp, relativa da un lato al punto dell’intervallo al quale attestarsi per individuare il prezzo di libera concorrenza e dall’altro alle imprese in perdita. Su questi aspetti, anche in considerazione delle previsioni Ocse, si auspica una maggiore apertura dell’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 19 maggio 2018).

Efficacia della documentazione

L’apposizione della firma elettronica con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione diviene elemento fondamentale per scongiurare il recupero dell’agevolazione oltre a interessi e sanzioni.

Altri casi sono costituiti dalla mancata predisposizione della documentazione e dalla sua non corrispondenza al vero, in tutto o in parte. Similmente all’esperienza del Tp, la documentazione è idonea quando consente ai verificatori il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile, anche se non concordino su metodi e criteri.

Gli altri punti del provvedimento

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