Imposte

Holding individuale, più chance di conferimenti agevolati

di Fabio Brunelli

L’articolo 11-bis del Dl 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto una importante modifica all’articolo 177 del Tuir, che al comma 2 disciplina le ipotesi di conferimenti di partecipazioni societarie attraverso i quali la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) nella società conferita. In tali ipotesi la valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente, ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza da conferimento, è fatta in base al corrispondente incremento del patrimonio netto contabile evidenziato dalla conferitaria («realizzo controllato»), in deroga al criterio del valore normale. Si tratta di una disciplina volta a favorire l’aggregazione del controllo societario in capo ad una società holding “acquirente” mediante il conferimento (tipicamente) plurimo e contemporaneo di partecipazioni frazionate da parte di più soggetti anche non imprenditoriali (a differenza del realizzo controllato di cui all’articolo 175 del Tuir, che riguarda le ipotesi di conferimento unitario di partecipazioni di controllo o collegamento da parte di soggetti imprenditoriali).

Il decreto crescita ha ora aggiunto all’articolo 177 il comma 2-bis, il quale estende il regime del realizzo controllato anche alle ipotesi di conferimento di partecipazioni “qualificate” (diritti di voto in assemblea ordinaria superiori al 2 o 20 per cento o partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5 o 25 per cento, rispettivamente per titoli negoziati in mercati regolamentati e altre partecipazioni) effettuati in società esistenti o neocostituite di cui il soggetto conferente, anche non imprenditoriale, detenga l’intero capitale. La nuova disciplina sembra dunque rivolta a favorire la creazione di holding individuali che contengano il portafoglio di investimenti del socio unico conferente (con la possibilità di consentire una migliore gestione del portafoglio, anche sotto il profilo del prelievo fiscale e dell’accesso a fonti di finanziamento, nonché di accogliere l’eventuale successivo ingresso di altri soci).

La circostanza che la società conferitaria sia interamente posseduta dal conferente (evidentemente sia all’atto del conferimento che per effetto dello stesso) comporta che l’oggetto del conferimento agevolato sia una partecipazione qualificata, atteso che diversamente dal caso del comma 2 non è configurabile un conferimento plurimo di partecipazioni frazionate da parte di più soggetti. Non sembrerebbe peraltro da negare la possibilità che il socio unico conferisca una partecipazione in più tranches, beneficiando del realizzo controllato solo per la tranche con cui consente alla conferitaria di superare la soglia di qualificazione. Se poi per effetto di ulteriori e successivi conferimenti la società conferitaria raggiunge il controllo nella società conferita, torna applicabile il comma 2 e quindi il realizzo controllato può estendersi anche a soggetti conferenti diversi dal socio unico che entrino nel capitale per effetto di tali conferimenti.

La norma consente inoltre di beneficiare del realizzo controllato anche nel caso in cui il socio unico conferisca nella holding individuale la partecipazione detenuta in una società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, ossia in un’altra holding. La norma specifica che in questo caso le percentuali di qualificazione (condizione del beneficio) vanno verificate con riferimento a tutte le società partecipate indirettamente che esercitano un’impresa commerciale, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione in capo al conferente. In altri termini nel caso di conferimento di una partecipazione in una holding il conferente deve verificare che le percentuali di partecipazione indiretta nelle imprese sottostanti a lui riferibili “in trasparenza” rispettino (ciascuna) le soglie di qualificazione, mentre risulta ininfluente (se non ai fini della demoltiplicazione) la percentuale della partecipazione nella holding conferita. Se la holding conferita possiede a sua volta una partecipazione in altra holding il meccanismo di “trasparenza” si dovrebbe applicare anche a questo ulteriore livello, sempre calcolando l’effetto di demoltiplicazione.

Conseguente alla finalità di favorire la creazione di holding individuali sembra essere la previsione del comma 2 bis, secondo cui ai fini del regime di participation exemption l’holding period relativo alle partecipazioni conferite con le modalità del medesimo comma è esteso da 12 a 60 mesi. L’intento è evidentemente quello di evitare che il conferimento nella holding sia esclusivamente finalizzato a beneficiare della partecipation exemption in luogo della imposta sostitutiva sui capital gain.

Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto la partecipazione in altra holding, è da ritenere che per le partecipazioni a questa sottostanti continui ad applicarsi l’holding period ordinario di 12 mesi. Il periodo di 60 mesi è invece applicabile alla partecipazione nella holding conferita.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 331/2019

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