Contabilità

Fusioni, la tassazione resta di gruppo

di Giacomo Albano

La fusione della consolidante in una società non appartenente al consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, anche se la società incorporante ha acquisito il controllo della consolidante/incorporata successivamente all’inizio dell’esercizio.

Il chiarimento arriva la risposta all’interpello n. 406, con cui le Entrate si sono espresse sugli effetti sul consolidato fiscale derivanti dalla fusione di una società consolidante in una Spac (Special purpose acquisition company). La Spac, secondo lo schema tipico di questi veicoli, aveva acquisito la partecipazione in una società target, per poi incorporarla al fine di ottenere l’immediata quotazione in borsa della società acquisita.

Poiché la target controllava altre società, con le quali era in essere un consolidato fiscale, la Spac presentava istanza di interpello per ottenere conferma della prosecuzione del consolidato fiscale con le controllate della target, in conformità all’articolo 124 del Tuir , che consente la prosecuzione nel caso di fusione della società controllante con società non appartenenti al consolidato, ove si possa dimostrare, anche attraverso interpello, la permanenza di tutti i requisiti previsti dal Tuir per l’accesso al regime.

Tra i requisiti richiesti va ricordato quello previsto dall’articolo 120, comma 2, del Tuir, secondo cui il requisito del controllo deve sussistere «sin dall’inizio di ogni esercizio». In questo caso, nonostante l’acquisto della partecipazione nella società target fosse avvenuta in corso d’anno, l’incorporante riteneva di essere subentrata senza soluzione di continuità - alla luce dell’effetto successorio proprio della fusione - in tutte le posizioni giuridiche rilevanti ai fini delle imposte sui redditi precedentemente appartenenti alla incorporata, incluso il requisito del controllo.

Inoltre, l’istante riteneva che il risultato fiscale registrato sia dall’incorporante che dall’incorporata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di efficacia giuridica della fusione dovesse concorrere alla formazione del reddito complessivo del consolidato nel periodo d’imposta 2018, pur in assenza di effetti retroattivi nella fusione.

L’agenzia ha accolto la tesi della società incorporante su entrambe le questioni. In proposito la risposta, richiamando la risoluzione n. 13/E del 2018, sottolinea che nel caso di specie, per effetto della fusione, il consolidato non ha cambiato, di fatto, la consolidante, diversamente da quanto, invece, avviene in occasione di fusioni di consolidanti con società preesistenti ed operative esterne al consolidato.

Va segnalato, infine, che – sempre con riferimento alla medesima fattispecie – è stata pubblicata anche la risposta n. 405, che ha stabilito che in caso di fusione priva di retrodatazione contabile (nel caso di specie non consentita per principi contabili adottati nella redazione del bilancio) - non è consentito operare la retrodatazione fiscale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 406/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©