Adempimenti

ISA/1 - I professionisti compilano solo per l’attività prevalente

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Per i soggetti svolgenti più attività di lavoro autonomo, rientranti in studi di settore diversi, si applicava esclusivamente lo studio relativo all’attività prevalente; le circolari 54/2001, punto 9.1, e 34/2010 avevano precisato che in caso di associazioni professionali per attività prevalente si considerava quella svolta dagli associati ai quali era imputata la maggiore entità del reddito. Si chiede se tali precisazioni siano valide anche per la compilazione degli Isa cioè se, in caso di associazioni professionali multidisciplinari, svolgenti attività rientranti in Isa diversi, si debba compilare esclusivamente il modello Isa relativo all’attività prevalente, intendendosi per tale quella svolta dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità reddituale.

Anche per gli Isa i multiattività sono relativi solo al “mondo” imprese. Per i professionisti si deve compilare esclusivamente il modello Isa relativo all’attività prevalente, intendendosi per tale quella per cui è imputata la maggiore entità dei compensi. (Lorenzo Pegorin)

COEFFICIENTE INDIVIDUALE

La circolare 20/2019 al punto 4.1,pagina 17, risponde: Ad esempio un coefficiente individuale pari a 0,047565 (...) significa che l’impresa presenta una migliore produttività del 5% nel caso di stima di ricavi per addetto (...) rispetto alle altre imprese del settore esaminato. Mi chiedo: perché, nonostante l’affermazione della circolare, in presenza di un coefficiente ID 0,11365 l’elaborazione Isa segnala un punteggio di affidabilità di 1 e richiede ulteriori componenti positive di 497.827 euro?

Il coefficiente individuale positivo non ha un effetto positivo sulla stima del 2018, nel senso che per l’appunto un coefficiente individuale positivo tende a innalzare il livello di ricavi/valore aggiunto/reddito per addetto richiesti, abbassando il voto. Sembra paradossale, ma il funzionamento di questo coefficiente risponde proprio a questa logica. (Lorenzo Pegorin)

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Con un punteggio inferiore a 8 ma superiore a 6 si può comunque procedere a compensazione orizzontale di crediti d’imposta fino a 5mila euro senza l’apposizione del visto di conformità?

La risposta al quesito è positiva. Si continuano ad applicare le regole ordinarie. (Gian Paolo Ranocchi)

ADDETTI DI CUI CONSIDERARE IL NUMERO

In caso di ditta individuale che nel corso del 2018 ha impiegato un collaboratore sino al 30 settembre 2018, nel quadro A06 o A07 (a seconda della qualifica), si deve tenere conto di detto collaboratore nel quadro A degli Isa?

In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali viene richiesto di indicare il “numero”, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Nel caso di specie quindi il collaboratore non va considerato nel quadro A. (Lorenzo Pegorin)

ISA STP

Una società tra professionisti, costituita nel 2018, avente codice 69.20.30 nel compilare il quadro RF viene esclusa da Isa e scadenza pagamenti 1° luglio 2019 prorogabile al 31. Domande: 1) la scadenza dei pagamenti non dovrebbe essere anche 30 settembre 2019 visto l’esistenza dello studio AK05U per il suddetto codice di attività? 2) Nel compilare il quadro RF va indicato 1 (inizio attività nell’anno) o codice 6 (escluso)?

Questo contribuente va sicuramente in proroga al 30 settembre 2019, poiché la sua attività è assoggettabile agli Isa, anche se nello specifico non li applica nel periodo d’imposta considerato poiché scatta una causa di esclusione. La causa di esclusione da indicare è quella relativa a inizio attività nel periodo. (Lorenzo Pegorin)

DATI PRECOMPILATI ERRATI

Nei dati precompilati al campo IDF01301 «Canone da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili» è riportato un dato palesemente errato (10 volte il valore corretto) e il campo risulta modificabile, apparentemente in contrasto con quanto indicato al punto 6.1 nota 2 della Circolare 20/2019. Come si deve comportare il contribuente?

I dati precaricati dalle Entrate eventualmente errati non devono necessariamente essere corretti dal contribuente anche laddove egli riscontri l’errore. L’esito dell’applicazione dell’Isa calcolato assumendo i dati errati, laddove esso sia a favore del contribuente, non sarà “ordinariamente” oggetto di contestazioni. Ove invece il dato sia rilevante a “sfavore” del contribuente nell’attribuzione del conteggio di affidabilità, è opportuno provvedere alla correzione indicando la cosa comunque nel campo «note aggiuntive». (Gian Paolo Ranocchi)

AFFITTO D’AZIENDA

Una ditta che affittato la sua unica azienda e che quindi dovrebbe indicare la causa di esclusione 4 può, al solo fine di accedere al sistema premiale, applicare gli Isa? E se sì, è meglio farlo presente nelle annotazioni?

Nessun beneficio può essere riconosciuto ai soggetti ai quali si rendono applicabili cause di esclusione; in tal senso si veda la circolare 17/E del 2 agosto 2019. (Mario Cerofolini)

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