Imposte

Esente Iva il trattamento effettuato dal chiropratico

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

La professione svolta dal chiropratico soddisfa i requisiti necessari alla fruizione dell’esenzione dell’Iva. Il tema dell’assoggettabilità o meno a Iva delle prestazioni rese dai dottori in chiropratica ritorna all’attenzione, in seguito ad una sentenza della Ctp di Ancona (496/19) depositata ieri.

La questione era già stata affrontata a giugno dalla Corte Ue (causa C-597/17). In quell’occasione i giudici europei avevano ribadito che l’esenzione si applica alle sole prestazioni sanitarie fornite da soggetti in possesso delle necessarie qualifiche professionali e che il rispetto del principio di neutralità fiscale impedisce che prestazioni simili in concorrenza tra loro (come il trattamento reso da un chiropratico equivalente a quello eseguito da un medico) siano disciplinate in misura diversa quanto all’Iva.

Accogliendo tali principi, i giudici di merito si sono fatti garanti del diritto unionale, interpretando una norma interna (articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972) alla luce delle norme (articolo 132, par. 1, lettera c, della direttiva 2006/112) e dei principi (neutralità fiscale) dell’ordinamento Ue. Nello specifico, la sentenza ha osservato che, affinché possa beneficiare del regime Iva di favore, una prestazione sanitaria o medica resa alla persona, deve presentare: a) un requisito oggettivo, in quanto deve trattarsi di una prestazione di diagnosi, cura o riabilitazione alla persona; b) un requisito soggettivo, ovvero deve essere resa dagli esercenti professioni o arti sanitarie. A tali fini, la chiropratica – «disciplina scientifica olistica e arte curativa resa nell’ambito del diritto alla salute» – non può che ritenersi prestazione sanitaria e rimane tale anche in assenza di una regolamentazione della legislazione interna.

Vero è che lo Stato ha l’obbligo di verificare che i prestatori di cure mediche possiedano le qualifiche professionali necessarie, ma ciò non implica che i prestatori debbano esercitare una professione disciplinata dalla normativa dello Stato interessato. Al contrario, possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell’organizzazione delle professioni mediche e sanitarie nello Stato membro.

Del resto, al fine dell’inserimento delle professioni del chiropratico e dell’osteopata tra le professioni sanitarie, l’articolo 1, comma 335, della Finanziaria 2008 aveva istituito un registro dei dottori in materia, e l’articolo 7 della legge 3/2018, poi, ha provveduto al loro riconoscimento in tal senso. Resta ancora un recente orientamento contrario (Cassazione, ordinanza 8145/2019) per cui la mancata adozione del regolamento di attuazione impedirebbe l’individuazione dell’ambito di attività e delle funzioni caratterizzanti le professioni di chiropratico e, di conseguenza, le prestazioni da questi rese non potrebbero essere comprese tra quelle sanitarie, continuando a scontare l’Iva nella misura ordinaria.

La sentenza della Ctp segna l’abbandono dell’approccio formalistico e restrittivo della Cassazione, già smentito sul piano europeo. Sicché, in quanto sussistono i requisiti richiesti sul piano Ue, l’attività del chiropratico non può che ritenersi esente.

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