Controlli e liti

Legittima la notifica della cartella via pec in formato pdf

di Alessandro Borgoglio

La notifica della cartella di pagamento può avvenire via posta elettronica certificata (pec) con la trasmissione sia di un atto nativo digitale (se il file è sottoscritto digitalmente assume l'estensione “p7m”) sia di una copia informatica (generalmente un file con estensione “pdf”) del documento cartaceo. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 30948/2019.
In più occasione i giudici di merito hanno stabilito che è nulla la cartella di pagamento notificata via pec, qualora il documento informatico allegato al messaggio di posta elettronica risulti essere un semplice file “pdf”, e non “p7m”, potendo soltanto quest’ultimo attestare la firma digitale del documento; mentre, la notifica via  pec di un file “pdf” non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua integrità e immodificabilità, così come richiesto dal Codice dell’amministrazione digitale, Cad (Ctp La Spezia, sentenza 420 del 9 ottobre 2017; Ctp Salerno, sentenza 4123 del 25 settembre 2017; Ctp Reggio Emilia, sentenza 204/1/17 del 31 luglio 2017).
Sentenze di merito più recenti, però, depongono, in senso contrario: in caso di notifica via pec della cartella di pagamento, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” o “pdf” (Ctp Reggio Emilia, sentenza 170/02/19 del 29 luglio 2019; Ctr Milano, sentenza 1847/13/19 del 17 aprile 2019).
La Suprema Corte recentemente ha posto fine alla questione, stabilendo che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, ovvero se la consegna telematica del file con estensione “doc” anziché “pdf” ha comunque prodotto il predetto risultato; inoltre, le firme digitali di tipo “CAdES” e “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf” (Cassazione 6417/2019, 30372/2017).
Con la pronuncia qui commentata, la Cassazione ha aggiunto un ulteriore puntualizzazione, stabilendo che, alla luce della disciplina vigente, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il cosiddetto “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
È stato aggiunto, infine, che, sulla base del Cad, le copie per immagine su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico, nel rispetto delle Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©