Controlli e liti

Il mancato deposito del contratto non impedisce l’imposta ridotta

di Massimo Romeo

La prova del deposito dell’accordo collettivo, sottoscritto tra il datore di lavoro e le associazioni di categoria, presso la competente direzione territoriale del lavoro entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso, non inibisce la successiva istanza di rimborso fondata sull’applicazione della tassazione agevolata sulle somme percepite a titolo di straordinario e premi di produttività dal lavoratore. Ciò però se egli indichi e documenti il relativo credito di imposta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla legge.

Il deposito dell’accordo è richiesto al solo scopo di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure previste dal Dpcm del 22 gennaio 2013 e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni dello stesso, ma non ai fini della validità dell’intesa collettiva. Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza 4108/2019 della Ctr Lombardia.

La vicenda esaminata dai giudici milanesi concerne l’impugnazione, da parte di una lavoratrice dipendente, del silenzio-rifiuto a seguito di istanza di rimborso del credito Irpef per alcune annualità in relazione in relazione alla detassazione degli straordinari e premi di produttività (articolo 2 del Dl 93/2008).

Le Entrate hanno sottolineato, in primis, come non sussistesse un valido accordo collettivo sottoscritto tra il datore di lavoro ( società di capitali) e le associazioni di categoria, difettando, in ogni caso, la prova del deposito dello stesso presso la competente direzione territoriale del lavoro; ma anche se lo stesso fosse stato ritenuto valido, l’ufficio si sarebbe trovato nell’impossibilità di quantificare le eventuali somme da assoggettare a imposta sostitutiva collegate all’aumento della redditività aziendale, non avendo il sostituto d’imposta provveduto a indicare la parte di emolumenti da assoggettare a imposta sostitutiva nelle certificazioni Cud degli anni in questione.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso in quanto la ricorrente aveva prodotto in atti copia dell'accordo intervenuto e sottoscritto dal datore di lavoro della ricorrente e le diverse rappresentanze sindacali del settore , nel quale si richiamava l'applicabilità ai lavoratori del sistema incentivante; la validità di tale accordo era stata confermata anche nella procedura di fusione per incorporazione che aveva successivamente interessato il datore di lavoro ed era stato anche trasmesso all'Agenzia delle Entrate in risposta ad una richiesta di chiarimenti.

La conferma. I giudici d'appello confermano la statuizione dei primi giudici aggiungendo ulteriori argomentazioni , in particolare sulla natura dell'adempimento connesso alla sottoscrizione dell'accordo collettivo. Preliminarmente la Ctr evidenzia che l'applicazione della tassazione agevolata sulle somme percepite a titolo di straordinario e premi di produttività, era stata prevista dapprima nell'accordo collettivo “ originario” e poi recepita in quello successivo ( post-fusione per incorporazione) , regolarmente ratificato dal datore di lavoro e dalle associazioni di categoria dei lavoratori interessati ( come si evinceva dalla nota prodotta in atti e trasmessa all'AE in fase di risposta alla richiesta di chiarimenti. Ad ogni modo, chiosa il Collegio, il deposito dell'accordo collettivo presso la competente direzione territoriale del lavoro entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione è richiesto al solo scopo di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al decreto DPCM del 22.01.2013 e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni dello stesso, ma non ai fini della validità dell'accordo collettivo (cfr. art. 3 c. I DPCM cit.). Pertanto doveva ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente di indicare e documentare il diritto di credito di cui all'istanza di rimborso e derivante dalla legittima applicazione della tassazione agevolata, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla legge.

legge.

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