Controlli e liti

Definizione liti pendenti, chance ravvedimento per i ritardi e le omissioni sulla seconda rata del 2 settembre

di Salvina Morina e Tonino Morina

La chiusura delle liti pendenti si intende “perfezionata” con il versamento eseguito entro il 31 maggio 2019.

I contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata, di cui all’articolo 6 del decreto legge 119/18, convertito dalla legge 136/18, hanno perciò dovuto presentare la domanda ed eseguire il primo o unico pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019.

Se gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

La seconda rata in scadenza sabato 31 agosto, slitta a lunedì 2 settembre.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali, dovuti nella misura dello 0,8% annuo, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Anche se non si doveva pagare nulla, per chiudere la lite, si doveva comunque presentare la domanda entro il 31 maggio 2019.

Il lieve inadempimento

È prevista una tolleranza nel caso di ”lieve inadempimento” nei pagamenti, con l’applicazione delle norme di cui all’articolo 15 - ter del Dpr 602/73.

Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;

tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

È inoltre stabilito che in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30%, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Chance ravvedimento per omessi o tardivi pagamenti

In caso di tardivi od omessi versamenti, a partire dalla seconda rata, in scadenza il 2 settembre 2019, è possibile avvalersi del ravvedimento.

Con il pentimento spontaneo, si possono regolarizzare sia gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, sia altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, o delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Versamenti tardivi fino a 90 giorni: sanzione del 15%

Per i versamenti fatti entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione del 30% è ridotta al 15%.

In pratica, con il ravvedimento, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%; per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell’1,5% (un decimo del 15%); per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% (un nono del 15%).

Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni.

Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,8% dal 1° gennaio 2019.

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