Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Per lo scioglimento dell’ente necessario il parere del ministero del Lavoro

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Lo scioglimento di un ente non profit è un evento che impone un’attenta riflessione, sia sotto il profilo operativo, sia per le conseguenze che ne derivano in termini patrimoniali. Sono molte le normative di settore che prevedono un obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, dettando una specifica procedura da seguire in questi casi. Con la riforma (Dlgs 117/2017) tale onere viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore (Ets), che dovranno disciplinare la devoluzione nel proprio statuto, per cui è importante verificare quali sono i vari step.

La prima questione su cui fare chiarezza riguarda la parte di patrimonio oggetto di devoluzione. Come chiarito dall’amministrazione finanziaria in tema di Onlus (circolare 59/E del 2007), la devoluzione dovrebbe riguardare solo il patrimonio “incrementale”, ossia tutto ciò che è stato accumulato dall’ente nei periodi di imposta in cui ha fruito di specifiche agevolazioni fiscali. È fatta salva, quindi, la dotazione iniziale, nonché il patrimonio acquisito prima dell’applicazione delle misure agevolative (ad esempio, in caso di Onlus, prima dell’iscrizione nella relativa anagrafe).

Sotto il profilo procedurale, per gli enti che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore (Runts), è previsto che in caso di estinzione/scioglimento il patrimonio viene devoluto, ad altri Ets – secondo le previsioni statutarie o la decisione dell’organo competente – o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (articolo 9 del Dlgs 117/2017). Occorre quindi, in primo luogo, verificare se lo statuto ha già individuato un ente a cui destinare il patrimonio o ha demandato questo compito alla delibera di un organo sociale. Solo in mancanza entra in gioco la Fondazione Italia Sociale, anche se non è escluso che l’organo competente possa discrezionalmente scegliere di devolvere il patrimonio proprio a tale Fondazione (laddove ciò non sia in contrasto con lo statuto).

In ogni caso, ai fini della devoluzione è necessario acquisire il parere preventivo dell’ufficio del Runts, il quale ha il compito di verificare se il soggetto prescelto soddisfi tutti i requisiti per ricevere il patrimonio.

Questa disciplina trova già applicazione ad Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), che sono già entrate nella fase transitoria di attuazione della riforma.

Tuttavia, in attesa dell’operatività del Runts, il parere dell’ufficio è sostituito da quello del ministero del Lavoro, richiesto per le Onlus e per gli enti non commerciali dalle attuali normative di settore (articolo 10, comma 1, lettera f del Dlgs 460/1997 e articolo 148, comma 8, lettera b del Tuir).

In questo periodo, quindi, gli enti non profit che dovessero per qualsiasi motivo decidere di sciogliersi, dovranno prestare attenzione a questi passaggi:
l’assemblea straordinaria dovrà deliberare lo scioglimento ed eventualmente nominare i liquidatori;
bisognerà redigere il bilancio o altro documento contabile da cui risultino l’ammontare e la composizione del patrimonio da devolvere;
per ottenere il parere del ministero del Lavoro, l’ente che si scioglie dovrà presentare un’apposita richiesta e allegare il proprio atto costitutivo e statuto, il verbale di scioglimento e la documentazione contabile;
a sua volta, il soggetto beneficiario del patrimonio dovrà depositare presso il ministero l’atto costitutivo e lo statuto, nonché una lettera di accettazione del patrimonio devoluto, a firma del legale rappresentante, con la puntuale indicazione di tale patrimonio.

Se l’ente che si scioglie è una Onlus, dalla documentazione contabile dovrà risultare non solo il patrimonio residuo alla data in cui è venuta meno la qualifica, ma anche la situazione patrimoniale al momento del suo acquisto (ossia al momento dell’iscrizione nell’Anagrafe Onlus).

In caso di patrimonio immobiliare, poi, a prescindere dalla forma giuridica dell’ente che si scioglie, sarà comunque necessario un atto notarile per trasferire i beni al soggetto prescelto.

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