Il marito può fruire del 100% delle detrazioni per i lavori in casa
Il sostenimento delle spese da parte di un comproprietario dopo l’acquisto dell’abitazione (anche per il 100% dei lavori) attribuisce il diritto all’intera detrazione anche se la proprietà dell’immobile, al momento di sostenimento delle spese, è in comproprietà con il coniuge che, avendo optato per il regime forfettario, non ha diritto al recupero degli importi detraibili. La ripartizione tra comproprietari del diritto alle detrazioni (ecobonus, bonus ristrutturazioni o sismabonus), compete, infatti, in base alle spese sostenute a prescindere dalle quote di proprietà dell’immobile. La detrazione del 50% per lavori su un fabbricato abitativo in comproprietà deve essere ripartita tra i comproprietari in proporzione delle quote di proprietà nell'ipotesi in cui le fatture siano cointestate senza diversa ripartizione (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Tuttavia, la ripartizione delle spese può avvenire liberamente sulla base della decisioni delle parti oltre che tra i comproprietari anche con i loro familiari conviventi. La ripartizione è quella che risulta nelle singole fatture. I bonifici devono contenere il codice fiscale del soggetto che risulta anche intestatario delle fatture. Le parti, in sostanza, possono decidere anche una ripartizione al 100% in capo a uno dei proprietari. Le fatture devono essere intestate a questo in misura pari al 100% e nei bonifici di pagamento deve essere indicato solo il suo codice fiscale. Questo vale anche per bonus mobili e ecobonus (articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Gli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione del 19% nei limite massimo di 4.000 euro (articolo 15 Tuir, Dpr 917/1986) in presenza delle seguenti condizioni: l’acquisto deve essere fatto entro l’anno precedente o successivo a quello di stipula del mutuo, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Per abitazione principale, si intende l'immobile in cui il contribuente (soggetto intestatario dell'immobile e la sua famiglia hanno la residenza abituale). In sostanza, il proprietario dell’immobile e intestatario del mutuo deve avere la residenza nell’immobile, pena la perdita del diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo. Nel caso di specie, la casa (prima casa) è intestata tra i due coniugi. Pertanto, se il mutuo è cointestato al 50% tra i due coniugi, la moglie, che non ha diritto alla detrazione, perde il diritto per la quota di sua competenza in quanto non ha Irpef ulteriore da cui detrarre l’importo, mentre l’altro coniuge può detrarre il 50% degli interessi passivi. Viceversa , se il mutuo è intestato al 100% al marito, lo stesso ha diritto alla detrazione per il 100% degli interessi passivi.
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Il padre detrae le spese di ristrutturazione dell’immobile di cui detiene il 25% di usufrutto
di Alessandro Borgoglio
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