Adempimenti

Rimborsi parziali di fondi chiusi senza ritenuta

di Alessandro Germani

Ai rimborsi parziali delle quote operati da un fondo mobiliare chiuso che si qualificano come distribuzione di capitale non si applica la ritenuta ex articolo 26-quinquies del Dpr 600/73, riducendosi il costo medio di sottoscrizione o acquisto delle quote in capo ai partecipanti. È questa la conclusione della risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate n. 269 di ieri.

Una Sgr ha istituito un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso che rientra nella categoria dei fondi di investimento alternativi (Fia) italiani. Il fondo in questione ha durata di dieci anni senza distribuzione dei proventi, tranne la possibilità di rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti. Nell'istanza la Sgr sostiene di poter assoggettare a tassazione i proventi solo in fase di liquidazione finale (e non per i rimborsi parziali) stante la variabilità delle quote in itinere. L'Agenzia fa invece un ragionamento più puntuale guardando alla natura dei rimborsi.

L'articolo 26-quinquies, comma 1, del Dpr 600/73 prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale da partecipazione a Oicr (articolo 44, comma 1, lettera g del Tuir), la cui base imponibile è data dai proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e da quelli compresi nella differenza fra il valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione delle quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.

Per questa seconda componente, a seguito del recepimento della direttiva Aifm (circolare 19/E/14), non si guarda più ai valori di net asset value dei prospetti periodici dell'Oicr, bensì ai valori effettivi di acquisto e vendita. I titoli pubblici italiani ed esteri oggetto di investimento da parte del fondo sono tassati con l'aliquota del 12,50%, guardando agli ultimi due prospetti semestrali o annuali redatti entro il semestre solare anteriore alla distribuzione dei proventi (circolare 11/E/12).

In base al Dm del Mef del 5 marzo2015, n. 30, le quote dei Fia italiani chiusi sono rimborsate alla scadenza del fondo, a meno che non si preveda un rimborso anticipato.

L'Agenzia ha chiesto la documentazione integrativa per accertare se i rimborsi anticipati riguardino distribuzione di proventi, da assoggettare a ritenuta ex articolo 26-quinquies, oppure mere distribuzioni di capitale non tassabili. Poiché l'esame ha condotto alla seconda conclusione, i rimborsi vanno considerati come distribuzione di capitale che riduce il costo medio di sottoscrizione/acquisto delle quote dei partecipanti. Infine il sottoscrittore Consiglio regionale deve essere assoggettato a ritenuta d'imposta non agendo in regime d'impresa (articolo 26-quinquies, comma 4).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 269/2019

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