Imposte

Sì al superammortamento per le cabine balneari

di Luca Gaiani

Superammortamento anche per le cabine degli stabilimenti balneari, purché in legno e non accatastate. La precisazione giunge dalla r isposta ad interpello numero 404 diffusa ieri dale Entrate. Queste strutture hanno un coefficiente di ammortamento del 20% e rispettano dunque i requisiti previsti per usufruire della maggior deduzione a titolo di superammortamento.

La risposta affronta un curioso quesito sottoposto da un’impresa che gestisce uno stabilimento. Nel corso del 2018, il contribuente, al fine di ammodernare il proprio bagno, ha realizzato un investimento consistente nell’acquisto di cabine in legno con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione e con struttura di montaggio inox. La società precisa che i capanni in legno vengono smontati al termine della stagione per essere riposizionati in quella successiva. Trattandosi di strutture non infisse stabilmente al suolo, le stesse, come affermato dalla società istante, non sono incluse nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento. Nell’interpello si chiede se il costo di acquisto delle cabine in legno possa essere agevolato ai fini del superammortamento del 130%, previsto, per l’anno 2018, dalla legge 205/2017.

L’Agenzia, dopo aver ricordato i tratti essenziali della disciplina dell’agevolazione, fa presente che le strutture realizzate dalla società istante posseggono certamente il requisito di strumentalità rispetto alla attività esercitata.

Deve però essere verificato l’ulteriore condizione di beni ammortizzabili con coefficiente non inferiore al 6,5% e che non configurino costruzioni o fabbricati (articolo 1, comma 93, legge 208/15). Circa il coefficiente di ammortamento, l’Agenzia afferma che le cabine degli stabilimenti marini sono inquadrabili nei beni con aliquota tabellare del 6% se in muratura e del 20% se in legno (decreto ministeriale 31 dicembre 1988). Perciò i capanni in legno realizzati dalla società istante possono usufruire del superammortamento a condizione che risulti confermato quanto sostenuto nell’interpello e cioè che tali strutture amovibili non entrano nel calcolo della rendita catastale. La risposta dell’Agenzia nega invece, seppur implicitamente, che le cabine realizzate in muratura, in quanto ammortizzabili con aliquota del 6% (inferiore dunque al minimo del 6,5% previsto dalla legge 208/2015) rientrino tra gli investimenti agevolabili.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 404/2019

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