Controlli e liti

Ammissione al passivo Irap con vista sul passato

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Nelle procedure fallimentari il concessionario della riscossione deve sempre essere ammesso al passivo privilegiato per l’Irap anche per le annualità precedenti al 2007. Anche se ciò è stato sancito espressamente solo dal 2007, intanto grazie all’interpretazione estensiva della norma attuale il privilegio può ritenersi valido anche per il passato. La sussistenza del privilegio si deduce, poi, anche dall’interpretazione estensiva della norma originaria a causa dell’esigenza di certezza nella riscossione dello Stato e dalla natura di imposta reale dell’Irap, assoggettata alla stessa disciplina dell’Ilor di cui ha preso il posto. Così la Cassazione, sezione prima civile, n. 4043/16.
La mancata ammissione per l’Irap ante 2007 al passivo fallimentare
Il concessionario della riscossione, a seguito del fallimento di una società nei cui confronti vanta ingenti crediti tributari, tra cui Irap riguardante annualità d’imposta precedenti al 2007, richiede alla curatela l’ammissione allo stato passivo in privilegio ex articolo 2752 C.c. per oltre 252mila euro.
Il giudice delegato alla procedura lo ammette quale creditore privilegiato, a eccezione della parte relativa all’Irap, per cui il concessionario viene ammesso al chirografo. Tre i motivi:
• l’Irap è riferita ad anni precedenti al 2007 e non può pertanto essere consentita l’ammissione al passivo in privilegio in quanto manca per tali annualità l’espressa menzione nella norma civilistica;
• trattasi non di imposta sul reddito bensì di imposta che assoggetta a tassazione il valore aggiunto conseguente all’esercizio di un’attività economica autonomamente organizzata, non assimilabile all’Ilor, anche se di questa ha preso il posto;
• neanche l’articolo 39 del Dl 159/07, che pure ha novato l’articolo 2752 C.c. disponendo il privilegio per l’Irap per il 2007 e anni successivi, ha regolato tale situazione transitoria.
Il contenzioso per l’ammissione
Ma il concessionario si oppone ante il Tribunale lamentando l’illegittimità della propria mancata ammissione al passivo in privilegio per l’Irap. Due le ragioni:
•l’istituzione dell’Irap è avvenuta con legge statale e questo tributo ha sostituito l’Ilor, a conferma della continuità fra le due imposte;
• l’articolo 39 del Dl 159/07, che ha modificato l’articolo 2752 C.c. sancendo la natura privilegiata dell’Irap, ha natura di norma di interpretazione autentica.
Ma il Tribunale con decreto sconfessa la tesi del concessionario costringendolo così a rivolgersi in Cassazione. E la Corte accoglie il suo ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito lo ammette al passivo del fallimento in via privilegiata per i seguenti motivi:
•il privilegio sancito per il credito per Irap dal testo attuale dell’articolo 2752 C.c., primo comma, come novato dall’articolo 39 del Dl 159/07, è da ritenersi sussistente anche per gli anni precedenti al 2007 in forza dell’interpretazione estensiva della norma.
In base al testo originario dell’articolo 2752 C.c., primo comma è comunque da ritenersi giustificato il privilegio per il credito Irap, oltre che per l’esigenza di certezza nella riscossione dello Stato per assolvere i propri compiti istituzionali, anche dalla stessa tipologia di credito, avente a oggetto un’imposta reale introdotta in sostituzione dell’Ilor e assoggettata come tale alla stessa disciplina dell’accertamento e riscossione.

La sentenza n. 4043/2016 della Cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©