Imposte

Risoluzione del contratto di leasing, Imu a carico dell’utilizzatore se continua il possesso

di Massimo Romeo

La disposizione normativa che disciplina l’Imu, nel caso di cessazione del leasing, fa ricadere l’obbligo su chi ha il possesso del bene. Se, quindi, l’impresa recupera il possesso del bene attribuito in locazione finanziaria torna ad essere soggetto passivo Imu. Laddove invece questa fisiologica coincidenza tra cessazione del contratto e riacquisto del possesso del bene da parte dell’impresa non vi sia, a causa dell’inadempimento dell’utilizzatrice all’obbligo di restituzione del bene, è quest’ultima che attraverso la continuazione del possesso si trova nella condizione di fatto di potere utilizzare, per giunta indebitamente, il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria . Pertanto , in tale ipotesi, continua ad essere soggetto passivo d’imposta l’utilizzatore ( possessore) del bene in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva. Questo uno dei principi che si ricava dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 1772/2019 del 16 aprile 2019 .

In attesa di conoscere sul punto l’interpretazione dei giudici di legittimità le “corti di merito” continuano ad oscillare propendendo talora per la soggettività passiva dell’impresa di leasing dopo la risoluzione contrattuale e indipendentemente dalla riconsegna del bene locato, altre volte considerando soggetto passivo l’utilizzatore anche dopo la scadenza contrattuale per suo inadempimento nella riconsegna dello stesso (si vedano anche Sole 24 Ore del 10 ottobre 2018 – Quotidiano Enti Locali dell’8 giugno 2018 – Quotidiano del Fisco 10 ottobre 2018).

I giudici tributari si sono trovati ancora ad affrontare tale fattispecie in relazione all’impugnazione proposta da una società di leasing del diniego con cui il Comune aveva negato il rimborso dell’acconto Imu relativamente a un complesso immobiliare situato nel medesimo Comune e concesso in locazione finanziaria ad altra società di capitali. Il diritto al rimborso, secondo la ricorrente, scaturiva dal fatto che ella aveva versato l’acconto nonostante il contratto di leasing fosse stato risolto per inadempimento della società utilizzatrice sin dal 2011 ma riconsegnato solo nel 2013; all’uopo citava a supporto della propria tesi il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 30 ottobre 2012, contenente le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu che hanno confermato , per quanto concerne la tassazione degli immobili oggetto di locazione finanziaria, la soggettività passiva Imu dell’utilizzatore in caso di mancata riconsegna dell’immobile.

I giudici di prime cure respingevano il ricorso affermando il principio secondo cui in base all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo sul federalismo fiscale n. 23 del 2011 in caso di immobili concessi in locazione finanziaria l’utilizzatore è soggetto passivo del tributo «dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso senza alcun accenno alla data di consegna o di riconsegna del bene»; a parere della Ctp ( sentenza 998/2018) non è estensibile la disciplina Tasi ( legge 147/2013 - secondo cui il locatario è ad essa soggetto fino alla riconsegna del bene concessogli in leasing) all’Imu stante la diversa natura del primo tributo «relativo all’utilizzo di servizi comunali indivisibili», di cui usufruisce anche il “semplice detentore” di beni immobili. Non è d’accordo con tale motivazione la Ctr che riforma la sentenza così legittimando il diritto al rimborso della ricorrente. Nel definire il presupposto soggettivo dell’Imu, chiosa il Collegio regionale, l’articolo 9, Dlgs 23 del 2011 specifica che in caso di immobili concessi in locazione finanziaria è soggetto al tributo il locatario «a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto», non essendoci alcun riferimento a quanto invece specificato dalla normativa Tasi circa la riconsegna; comunque , secondo i giudici, deve ritenersi che ad essa la previgente disposizione del decreto legislativo 23/2011 abbia comunque inteso riferirsi, allorché ha richiamato il concetto di durata del contratto. Pertanto tale riferimento va correlato alla nozione di possesso , presupposto impositivo sia ai fini Imu che Tasi.

Sulla base di tali considerazioni la Ctr applica al caso in esame la ratio legislatoris da interpretare nel senso che una volta cessato il rapporto contrattuale l’impresa di leasing recuperi il possesso del bene attribuito in locazione finanziaria; laddove però questa fisiologica coincidenza tra cessazione del contratto e riacquisto del possesso del bene da parte dell’impresa di leasing non vi sia, a causa dell’inadempimento dell’utilizzatrice all’obbligo di restituzione del bene, è quest’ultima che attraverso la continuazione del possesso si trova nella condizione di fatto di potere utilizzare, per giunta indebitamente, il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Nella descritta situazione è pertanto coerente con il principio costituzionale di capacità contributiva (ex articolo 53, Costituzione) la soggettività passiva dell’utilizzatore inadempiente alla riconsegna del bene locato dopo la risoluzione contrattuale.

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