Contabilità

Via libera alla Srl agricola anche se è socia di capitale

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

L’esercizio esclusivo dell’attività per le società agricole non è un dogma e può trovare qualche deroga, come ad esempio il possesso di partecipazioni che non snaturano l’attività caratteristica.

L’articolo 2 del Dlgs 99/2004 statuisce che possono definirsi società agricole quelle che prevedono nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che nella loro denominazione sociale contengono l’indicazione «società agricola». Le società che operano in agricoltura, se rispettano i requisiti appena citati, possono optare per la determinazione del reddito in base al reddito agrario, sulla base del comma 1093 della legge 296/2006. Tale facoltà è esclusa per le società per azioni e in accomandita per azioni, mentre le società semplici titolari di redditi dei terreni rientrano naturalmente nei redditi fondiari.

L’esercizio esclusivo delle attività agricole è inoltre richiesto per le società che intendono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs 99/2004. Oltre alla esclusività nell’ambito dell’attività è richiesto che almeno un socio per le società di persone (o un amministratore per quelle di capitali) sia in possesso della medesima qualifica di Iap e che tali soggetti siano iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale in agricoltura.

Le società in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale usufruiscono dell’esenzione da Imu sui terreni posseduti e coltivati direttamente e le società semplici usufruiscono della esenzione da Irpef sui redditi dei terreni fino al periodo di imposta 2019. Inoltre, le società in possesso della qualifica di Iap, possono acquistare terreni agricoli assolvendo la sola imposta catastale dell’1%, mentre le imposte ipotecaria e di registro sono fisse.

È evidente, allora, che l’esclusività dell’esercizio dell’attività agricola è condizione determinante per la tassazione catastale e per usufruire delle esenzioni da Imu e dalle imposte sui trasferimenti.

I chiarimenti dell’Agenzia

La materia è stata affrontata con molto rigore dalle Entrate con la circolare 50/E/2010 con particolare riferimento al possesso di partecipazioni.

L’Agenzia precisa che il requisito dell’esclusività viene meno in caso di possesso di partecipazioni in altre società, a meno che (congiuntamente):

le società partecipate siano società agricole con esercizio esclusivo di un’attività agricola;

i dividendi derivanti dal possesso di tali partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole proprie.

In sostanza, è ammesso che una società agricola sia in possesso di una partecipazione in una cooperativa agricola presso la quale conferisce i propri prodotti agricoli.

Nella stessa circolare, l’Agenzia ammette che non viene precluso l’esercizio esclusivo quando la società pone in essere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche quando tali attività strumentali non abbiano il medesimo oggetto sociale. È il caso, ad esempio, del possesso di una partecipazione di una banca.

La sentenza della Ctp Forlì

Illuminante, sotto questo profilo, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì (116/1/2019, depositata il 15 aprile 2019, presidente e relatore Campanile) che, rigettando l’accertamento delle Entrate, ha affermato che la mera partecipazione al capitale di altre società non incide sull’individuazione dell’attività svolta dalla società agricola.

La sentenza valorizza oltremodo la centralità che deve avere nella società agricola l’esercizio esclusivo dell’attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Infatti, secondo i giudici romagnoli, il possesso di partecipazioni non comporta di per sé il mutamento della attività svolta.

Nella fattispecie esaminata dalla Commissione, la partecipazione della società agricola era detenuta in una società che svolgeva la ricerca e sperimentazione nel settore vivaistico a cui era interessata anche la società partecipante. Ma, al di là del nesso agronomico, la sentenza contiene un’affermazione importante: e cioè che possedere una partecipazione, in linea di principio, non influisce con lo svolgimento dell’attività caratteristica.

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