Contabilità

Revisori e sindaci segnalano i sintomi di crisi d’impresa

di Franco Roscini Vitali

La prevenzione della crisi d’impresa deve avere, alla base, adeguati modelli organizzativi.

Il decreto 14/19 ha aggiunto all’articolo 2086 del Codice civile il secondo comma, che obbliga l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Inoltre, l’imprenditore deve attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

È compito degli amministratori istituire un adeguato assetto organizzativo, mentre è compito del collegio sindacale (sindaco unico) e del revisore la verifica della sua esistenza e adeguatezza.

Si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dal consiglio di amministrazione, che deve descrivere modalità e controlli da predisporre ai fini in questione: tale documentazione sarà poi aggiornata in base all’esperienza e alle specifiche situazioni che si potranno presentare.

Il manuale dovrebbe partire dalle funzioni aziendali, con specifico riferimento ai responsabili della contabilità, e descrivere le procedure che questi devono applicare.

Per esempio, il responsabile dei pagamenti ai fornitori dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, mentre il responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili, anche (ma non solo) in base agli indicatori previsti nell’articolo 13 del decreto, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili deve predisporre. Stesse considerazioni riguardano gli adempimenti tributari e, per i rapporti con le banche, la segnalazione di rilevanti sconfinamenti rispetto agli affidamenti.

Tutto questo impone la redazione di situazioni periodiche, senza attendere la redazione del bilancio che avviene in tempi successivi, applicando poi gli indicatori patrimoniali/finanziari/economici ritenuti opportuni.

Il decreto chiede all’imprenditore di predisporre qualcosa che già dovrebbe esserci nelle imprese, anche di minori dimensioni, che dovrebbero avere istituito adeguate procedure per tenere sotto controllo andamento e gestione dell’impresa.

Per esempio, procedure per rilevare i flussi d’incassi e pagamenti, ed eventuali ritardi, già dovrebbero far parte dell’organizzazione delle imprese, così quantomeno nelle imprese di maggiori dimensioni, i flussi di cassa prospettici richiamati nell’articolo 2 del decreto.

Appare evidente che per i professionisti si aprono spazi e opportunità di consulenza che, al di là delle discussioni in atto su esclusive e specializzazioni, devono essere sfruttati.

Il collegio sindacale, poi, dovrà verificare gli assetti organizzativi adottati dall’impresa, come prevede l’articolo 14 del decreto, anche con uno scambio di informazioni con i soggetti incaricati della revisione legale.

L’articolo 14 del decreto prevede che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Pertanto, i primi soggetti responsabili della segnalazione dell’eventuale crisi d'impresa sono collegi sindacali e revisori, chiamati a compiti che risulteranno a volte non facili, ma indispensabili anche ai fini dell’esonero da responsabilità: tra l'altro, sarà opportuno valutare l’accettazione dell’incarico in mancanza o carenza delle procedure in questione.

Infine, per quanto riguarda la continuità aziendale, utili indicazioni si trovano nel principio di revisione Isa 570 e, anche per quanto riguarda l’informativa, nel principio contabile Oic 11 e nel documento Banca d’Italia/Consob/Isvap 2/09, che detta disposizioni valide per tutte le imprese in quanto non introduce alcuno obbligo ulteriore, bensì richiama all’applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento.

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