Controlli e liti

Processo telematico, per la notifica via Pec basta la consegna

di Laura Ambrosi

La poste elettronica certificata (Pec), salvo rare eccezioni, è l’unico strumento valido per la notifica di ricorsi e appelli nel processo tributario telematico. Per questo è importante conoscere i principi che ne regolano il funzionamento.

Formati e dimensioni

Innanzitutto, i documenti da notificare tramite Pec devono seguire gli stessi dettami, con riferimento alla dimensione ed al formato, previsti per il deposito al Sigit. A questo proposito, bisogna ribadire che il Sigit consente solo il caricamento dei documenti attraverso il portale, ma non l’utilizzo della Pec (se non per le comunicazioni).

I file devono essere in formato Pdf/A e devono essere firmati digitalmente.

I contenuti

Secondo il Mef (circolare 1/2019), la Pec dovrebbe poi contenere alcune indicazioni necessarie per consentire al destinatario di individuare con precisione la tipologia di atto notificato (si veda Il Sole del 5 luglio).

Il ricorso o il primo atto difensivo devono contenere obbligatoriamente l’indicazione dell’indirizzo Pec del difensore abilitato o della parte e questo indirizzo deve coincidere con quello presente nei pubblici elenchi. Peraltro, questa indicazione equivale a elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni (articolo 17 del decreto legislativo 546/1992 e all’articolo 6 del Regolamento 163/2013).

I registri consultabili

Per tutti gli indirizzi Pec sono stati creati dei registri consultabili online e precisamente:

Ini-Pec: indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi (www.inipec.gov.it);

Ipa: indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (www.indicepa.gov.it).

Nella circolare il ministero dell’Economia ha in ogni caso esortato gli enti impositori e della riscossione ad indicare la Pec cui notificare eventuali ricorsi nelle istruzioni poste sul retro dell’atto impositivo o di riscossione. Questo risponde anche alle previsioni dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente.

La notifica

Sempre secondo questo documento di prassi, per il corretto perfezionamento della notifica è indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della Pec ricevuta. È, infatti, sufficiente che il gestore del sistema delle Pec renda accessibile l’atto al destinatario affinchè la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente che la Pec sia consegnata al gestore del servizio del destinatario, che rilascia immediata e automatica ricevuta di consegna (Rac).

Ovviamente questo principio vale per le notifiche effettuate sia dai contribuenti sia dagli enti impositori.

La notifica via Pec si intende perfezionata per il mittente nel giorno (fino alle 23.59) in cui è generata la ricevuta di accettazione; per il destinatario, invece, nel giorno di consegna della Pec da parte del gestore. Per le notifiche dopo le ore 21, per il destinatario opera il differimento al giorno successivo.

Queste notizie assumono rilevanza per il corretto computo dei termini di costituzione in giudizio o per la proposizione dell’appello incidentale.

La prova delle notifiche Pec degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il Ptt i file originati dal sistema informatico del gestore della Pec, come la ricevuta di accettazione, sottoscritta con la firma del gestore del mittente e la ricevuta di avvenuta consegna, sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.

Dipartimento delle Finanze, circolare 1/DF/2019 sul processo tributario telematico

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