Imposte

Ritenuta sugli interessi, esenzione solo al beneficiario effettivo

di Alessandro Germani

Nell’ambito di un Mlbo (merger leveraged buy out) alla controllante Alfa di una newco che effettua un prestito intercompany, necessario a finanziare in parte l’acquisto a leva della target, non spetta l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi in base all’articolo 26-quater del Dpr 600/73. Vediamo la portata della risoluzione 88/E di ieri.

Alfa è una società non residente che ha finanziato la newco che a sua volta ha effettuato l’operazione di Mlbo. Va dunque capito se Alfa sia il beneficiario effettivo degli interessi per disapplicare la ritenuta. Ma Alfa ha anche ceduto il suo credito verso newco a titolo di garanzia agli obbligazionisti sottoscrittori di altro prestito obbligazionario, emesso dalla newco e finalizzato ad acquisire ulteriore provvista finanziaria per l’operazione di Mlbo.

L’articolo 26-quater prevede che la società residente che paga gli interessi è ricompresa nell’allegato A del Dpr 600/73 ed è assoggettata ad imposta sul reddito delle società senza fruire di esonero, mentre la società non residente che li riceve è ugualmente ricompresa nel citato allegato A, è residente Ue, è assoggettata anch’essa ad imposte societarie e detiene non meno del 25%, ininterrottamente da almeno un anno, dei diritti di voto della società pagatrice.

È inoltre richiesto che gli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti siano assoggettati ad imposte di cui all’allegato B e che questi ultimi siano i beneficiari effettivi dei redditi. Ciò significa che non si può essere agente, delegato o fiduciario ma beneficiario finale, nel senso di essere titolare finale del reddito e di trarre un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento (circ. 47/E/05). Inoltre, il beneficiario deve avere un radicamento effettivo nel paese di insediamento, il che porta ad escludere tanto le strutture organizzative “leggere” quanto quelle finanziarie passanti di operazioni conduit (circolare 6/E/16). In tema di beneficiario effettivo l’agenzia richiama anche la sentenza Cgue del 26 febbraio 2019, che ha esemplificato alcuni elementi indiziari di costruzioni artificiose volte a beneficiare indebitamente dell’esenzione (ritrasferimento immediato degli interessi, mera attività di percezione degli interessi, costruzioni contrattuali ad hoc).

In questo caso, Alfa ha stipulato un contratto con il rappresentante degli obbligazionisti e con la newco con cui ha ceduto in garanzia a favore degli obbligazionisti il credito di finanziamento vantato verso newco a fronte del prestito intercompany. La cessione del credito a titolo di garanzia ha un effetto traslativo immediato (Cassazione 3797/99). Ne consegue che Alfa non mantiene la titolarità del credito derivante dal prestito intercompany, ma trasferisce il credito ai Secured Parties allo scopo di garantire il prestito obbligazionario emesso dalla propria controllata e, pertanto, gli interessi risultano nella disponibilità dei cessionari.

Fino, infatti, all’adempimento definitivo delle obbligazioni Alfa in relazione agli interessi passivi figura da mero mandatario all’incasso, non configurandosi come beneficiario finale in base all’articolo 26-quater comma 4 lettera c n. 1. Di conseguenza non si applica l’esenzione da ritenuta agli interessi del prestito intercompany.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 88/2019

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