Adempimenti

Sì dei giudici al recupero tardivo dei benefici del Quarto conto energia

Giurisprudenza favorevole sul recupero dei benefici del Quarto conto energia non fruiti a suo tempo (nel 2011)

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di Giorgio Gavelli

Sta diventando favorevole al contribuente la giurisprudenza tributaria sulla possibilità di recuperare con una dichiarazione integrativa i benefici del Quarto conto energia non fruiti a suo tempo (nel 2011). Vengono quindi contrastati gli orientamenti di agenzia delle Entrate e Gse (Gestore dei servizi energetici).

Il risparmio fiscale ottenuto con l’agevolazione “Tremonti-ambiente” (articolo 6, commi 13 e seguenti, della legge 388/2000) è compatibile con la tariffa incentivante del Quarto conto energia (Dm 5 maggio 2011) e per il suo recupero (se non richiesto originariamente nella dichiarazione 2011) era possibile presentare una dichiarazione integrativa nel 2015, con la procedura delineata dalla circolare 31/E/2013).

Proprio mentre si è in attesa del provvedimento direttoriale delle Entrate che dovrebbe disciplinare il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di definizione liti prevista (oltre alla restituzione integrale del beneficio fiscale) dal comma 3 dell’articolo 36 del Dl 124/2019, le Commissioni tributarie continuano a nutrire seri dubbi sulle conclusioni raggiunte dal Gse e dall’agenzia delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore del 7 settembre 2019), sulle quali il legislatore sta basando i propri interventi normativi.

La Commissione regionale Lombardia, con decisione n. 173/19/2020 (presidente Chiaro, relatore Scarcella) a decidere in favore del contribuente, ribaltando il giudizio di primo grado.

La Ctr, dopo aver censurato l’emissione di una cartella ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 - ritenendo necessaria nel caso di specie l’emissione di un avviso di accertamento - ricorda come la giurisprudenza si sta consolidando nel ritenere possibile, per fruire tardivamente dell’agevolazione, tanto la presentazione di una dichiarazione integrativa quanto quella di una istanza di rimborso (Ctr Lombardia 3327/02/2019, Ctr Piemonte n. 681/03/2019, Ctr Toscana n. 364/07/2019 e Ct secondo grado Bolzano n. 21/01/2019). Anche perché l’articolo 5 del Dl 193/2016 ha confermato giuridicamente il diritto (già emergente dalle sentenze a Sezioni unite della Cassazione) di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minore credito.

Va ricordato che, prima della previsione di un apposito quadro nel modello dichiarativo (quadro DI), le integrative “ultrannuali” erano presentate secondo la procedura della circolare 31/E/2013, che, secondo l’Agenzia avrebbe dovuto applicarsi solo per gli errori contabili, ma che la giurisprudenza di merito sta estendendo a tutti gli errori dichiarativi in genere.

La decisione risolve a favore del contribuente anche il problema del cumulo tra tariffe incentivanti e Quarto conto energia, negato dal Gse ma sostenuto dalla giurisprudenza sia tributaria (Ctr Lombardia 3656/45/16, Ctp Milano n. 4119/16/2016, Ctp Bergamo n. 284/04/2017, Ctp Cuneo n. 307/1/2017, Ctp Brescia n. 632/1/17, Ctp Genova n. 737/1/2017, Ct primo grado Bolzano n. 171/2/2017) sia amministrativa (Consiglio di Stato, parere n. 67/2018, Tar Lazio, sentenze 6784 e 6785 del 2019).

Tuttavia, il parere negativo del Gse (che secondo la Ctr Lombardia è un mero documento di prassi, come tale non vincolante per il giudice) sta alla base della definizione agevolata “offerta” ai contribuenti dall’articolo 36 del Dl 124/2019, i quali sono chiamati - per salvare gli incassi della tariffa - a versare integralmente entro il prossimo 30 giugno tutto il beneficio fiscale maturato, senza applicazione di sanzioni o interessi ma con rinuncia ai giudizi pendenti (si veda Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2019).

Insomma, il legislatore sembra dare per scontato ciò che, stando alla giurisprudenza, scontato non è, ponendo i contribuenti di fronte ad un bivio molto scomodo. Forse era opportuno prevedere una definizione meno “draconiana” della questione.

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