Imposte

Dichiarazione Tari: il termine di presentazione non slitta al 31 dicembre come per l’Imu

di Luigi Lovecchio

La proroga al 31 dicembre del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei tributi comunali vale solo per Imu e Tasi, non anche per la Tari. La precisazione giunge dalla risoluzione 2/DF/2019 diramata ieri dal dipartimento delle Finanze.

Il problema nasce dalla novella recata nell’articolo 3-ter del Dl 34/2019 (decreto crescita), inserito con la legge di conversione 58/2019. In forza di tale disposizione, si è apportata una modifica sia all’articolo 13, comma 12-ter, del Dl 201/2011, sia all’articolo 1, comma 684, della legge 147/2013. In entrambi i casi, la modifica è consistita nel sostituire alla scadenza originaria del 30 giugno di ciascun anno il nuovo termine del 31 dicembre.

La prima disposizione appena citata non presenta dubbi di sorta, poiché si riferisce esclusivamente all’Imu. Il dubbio nasce invece se si esamina la seconda previsione interessata. Questa riguarda a stretto rigore la dichiarazione relativa alla Iuc. Con questo acronimo, si ricorderà, sono raggruppate l’Imu, la Tasi e la Tari. Si tratta, in realtà, di una operazione essenzialmente di facciata, poiché le regole dei tre tributi restano nella massima parte nettamente distinte, sinanche nella parte riferita alle modalità di pagamento, di tal che non si può davvero parlare di una Imposta unica comunale.

In ogni caso, è certo che la norma di cui al suddetto comma 684 si rivolga in astratto sia agli obblighi dichiarativi Tari che a quelli Tasi. Da qui, il quesito rivolto al Mef con la finalità di accertare se la proroga al 31 dicembre valesse anche per la Tari.

La risposta è stata negativa, in ragione sia della rubrica dell’articolo del decreto crescita sia delle precisazioni testuali ivi contenute. Con riguardo alla prima, che tuttavia non appare argomento decisivo, si segnala la menzione delle dichiarazioni relative all’Imu e alla Tasi, senza alcun riferimento generalizzato alla Iuc. Passando poi alla formulazione di legge, si evidenzia come la modifica dell’articolo 1, comma 684, della legge 147/2013, sia accompagnata dalla locuzione «concernente la dichiarazione relativa» alla Tasi, così limitando espressamente la portata del differimento di legge. La conclusione è nel senso della piena vigenza della scadenza di legge del 30 giugno ovvero della diversa data stabilita dal regolamento comunale, ai fini della Tari.

Può essere utile a questo punto ricordare che i contribuenti che avessero fatto affidamento sulla nuova scadenza di fine anno possono rimediare agevolmente presentando la denuncia tardiva entro il 28 settembre, avvalendosi del ravvedimento ordinario (90 giorni dalla scadenza). In tal caso, è applicabile la sanzione ridotta del 10% (un decimo del minimo del 100%, previsto per l’omissione).

Un’ultima notazione riguarda l’efficacia del nuovo termine, argomento non trattato dalla risoluzione in commento. In proposito, si è dell’avviso che poiché la modifica è entrata in vigore il 30 giugno 2019, data in cui non era ancora scaduto il termine previgente, in virtù del criterio del tempus regit actum, la nuova scadenza vale già dalle denunce relative al 2018.

Mef - dipartimento delle Finanze, risoluzione 2/DF/2019

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