Imposte

Prestazioni didattiche, esenzione Iva circoscritta

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Le prestazioni didattiche sono esenti da Iva solo se qualificabili come di insegnamento scolastico o universitario.
L’articolo 32 del Dl 124/2019 (decreto fiscale), infatti, nel sancire l’imponibilità delle prestazioni rese dalle scuole guida ha limitato il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/1972.
In tal modo si è adeguato l’ordinamento interno alla corretta interpretazione dell’articolo 132 paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa alle esenzioni Iva.


La Corte di Giustizia

La Corte di giustizia Ue, infatti, con sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17, ha chiarito che l’“insegnamento scolastico o universitario” non comprende l’insegnamento impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1, in quanto, pur avendo a oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.
Al contrario, l’ambito oggettivo dell’esenzione include le attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.


Il decreto fiscale

A seguito di quanto chiarito dalla sentenza C-449/17, la norma interna non risultava conforme alla Direttiva.
Il Decreto fiscale è, pertanto, intervenuto per modificare l’articolo 10, n. 20), del Dpr 633/1972 confermando l’esenzione per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario, le prestazioni per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
Per effetto di tale novella, pertanto, l’esenzione non riguarda più le “prestazioni didattiche di ogni genere”.


L’entrata in vigore

La novella normativa non ha carattere retroattivo, infatti, la sua decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020. Tuttavia, sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente che, anteriormente alla data di entrata in vigore della norma, ha assoggettato a imposta le prestazioni didattiche specifiche per effetto della sentenza della Corte di Giustizia C-449/17.
Inoltre, la disposizione consente alle autoscuole di posticipare al 30 giugno 2020 l’adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Dl 124/2019

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