Adempimenti

Nuove professioni mediche e invio al sistema Ts: salvi solo i ritardi lievi

I dati 2019 vanno inoltrati al Sts entro venerdì 31 gennaio. Ma restano da chiarire i margini di tolleranza concessi

Entro il 31 gennaio i professionisti sanitari devono inviare al Sistema della tessera sanitaria (Sts) i dati delle prestazioni erogate nel 2019. Per molti si tratta di un nuovo adempimento entrato in vigore a fine 2019, che tuttavia opera retroattivamente per tutte le prestazioni dell’anno: per questa ragione il Fisco consente un margine di tolleranza su eventuali lievi ritardi ed errori.

I soggetti interessati
Chi ha inviato anche in anni passati dispone già delle opportune misure organizzative ed informatiche per arrivare preparato all’appuntamento. L’obbligo è invece una novità per le strutture sanitarie militari (in base ad un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze di marzo 2019) e per gli iscritti all’albo delle professioni sanitarie elencate nel decreto Mef del 22 novembre 2019: tecnico ortopedico, dietista, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e tutti gli altri ordini istituiti nel marzo 2018 dal decreto Lorenzin (si veda l’elenco completo in Quotidiano del Fisco del 6 dicembre 2019).

La trasmissione dei dati
Se il cliente si oppone, la spesa non va inviata: ma fino a novembre nessuno sapeva dell’obbligo, quindi non è credibile sostenere che tutti i clienti si sono opposti... Per trasmettere i dati è necessario ottenere le credenziali di accesso al sito Sts e la trasmissione può essere fatta con un software proprio o attraverso un’apposita applicazione sul sito, tramite i sistemi regionali autorizzati o, infine, delegando un intermediario abilitato (tipicamente il commercialista).

Ottenuto l’accreditamento, è necessario recuperare – per tutti i clienti – una serie di dati (tipologia di prestazione, dati anagrafici, codice fiscale e così via) che è molto complesso ricostruire a posteriori, anche per chi tiene la contabilità con strumenti informatici o si affida ad un commercialista. Generalmente i software contabili registrano (anche per ragioni di privacy) solo i dati numerici, ma non la natura delle prestazioni. Sono numerosi i sanitari che operano in regime forfettario e talvolta non sono nemmeno titolari di partita Iva: in tali casi, in cui manca del tutto la contabilità, la ricostruzione dei dati va fatta manualmente. Per tutti i sanitari, poi, è vietata la fattura elettronica: quindi anche per i soggetti non forfettari la fattura, per lo più cartacea, è compilata a mano e non è generata con software; si dovranno recuperare i dati manualmente.

Le sanzioni
È un bel grattacapo: per l’omessa, tardiva o errata trasmissione la sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro; gli errori sono sanabili senza sanzioni entro cinque giorni dalla scadenza o dalla segnalazione dell’Agenzia. Se la comunicazione è corretta, ma trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.

Fortunatamente chi invia per la prima volta è esente da sanzioni in caso di «lieve tardività», ma non è facile stabilire quando il ritardo sia lieve. Il decreto istitutivo dell’obbligo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2020, ma lo Statuto del contribuente impone una vacatio di 60 giorni per i nuovi adempimenti: termine minimo che, nel nostro caso, scadrebbe il 3 febbraio (posto che il sessantesimo giorno, 2 febbraio, è domenica). Quindi chi provvede entro il 3 potrà sostenere di non essere in ritardo.

Oltre tale data, di certo non è lieve un ritardo oltre 60 giorni, soglia per il ravvedimento operoso. È invece certamente lieve il ritardo di 5 giorni (termine per sanare errori senza sanzioni); in materia di rateazione di imposte, si considera lieve il ritardo di 7 giorni. Si dovrebbe allora concludere che chi invia entro il 7 febbraio non sia sanzionabile. Chi non riuscisse a trasmettere entro tale data, ma almeno entro il 31 marzo potrebbe sperare in una lettura clemente che consideri lievi il ritardo entro 60 giorni (il 2020 è bisestile).

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