Imposte

Tirocini per inclusione sociale, chance esenzione per le indennità

La risposta a interpello 51/2020: non sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente se prevale il fine assistenziale

Adobestock

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Le indennità corrisposte per tirocini formativi finalizzati all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati non sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente se prevale il fine assistenziale. È quanto si legge nella risposta a interpello 51/2020 dell’agenzia delle Entrate pubblicata il 12 febbraio, in relazione al corretto trattamento fiscale dei sussidi versati da un Comune a un soggetto disabile per la partecipazione a un tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all’inclusione sociale.

La questione
Nello specifico, in qualità di sostituto d’imposta, il Comune chiede di sapere se l’indennità di partecipazione sia tassata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente o, invece, esente Irpef in base all’articolo 34, comma 3, del Dpr 601/1973. Tale disposizione prevede l’esenzione per tutti i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale.

Come spiegato dall’Amministrazione finanziaria, il quesito può avere soluzione diversa a seconda che siano integrati o meno, nel caso concreto, i presupposti soggettivi e oggettivi per godere dell’agevolazione dell’articolo 34, comma 3. In particolare, condizioni per fruire di questo trattamento sono, da un lato, la natura pubblica del soggetto erogante; dall’altro, la condizione di bisogno del percettore e la finalità assistenziale del sussidio.

La disposizione, inoltre, non riguarda di per sé qualsiasi erogazione motivata da scopi solidaristici a favore di soggetti deboli, ma deve essere circoscritta alle sovvenzioni che, in base a normativa statale e regionale in materia di beneficenza e assistenza pubblica, sono specificatamente previsti a favore di cittadini che risultino in concreto stato di indigenza o bisogno. Così, ad esempio, in precedenti occasioni l’Amministrazione finanziaria ha applicato l’esenzione in parola alle pensioni di invalidità corrisposte dallo Stato a mutilati e invalidi civili (in base alla legge 118/1971) o agli assegni corrisposti ai sordomuti (in base alla legge 381/1970).

La verifica dei requisiti
Tanto osservato, se il requisito oggettivo è di facile accertamento, per quello soggettivo occorre verificare che la finalità assistenziale risulti predominante. In particolare, si legge nella risposta, qualora le indennità siano corrisposte principalmente per favorire l’addestramento professionale e l’inserimento lavorativo (seppure anche nell’ottica dell’inclusione sociale del soggetto beneficiario), le stesse sarebbero configurabili come tirocinio formativo e, come tali, assoggettate a tassazione come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Diversamente, laddove l’elemento assistenziale sia esclusivo o predominante, scatterebbe l’esenzione.

Nel caso esaminato, quindi, è sicuramente integrato il presupposto oggettivo in quanto i sussidi sono versati da un ente pubblico in relazione a tirocini regolamentati con normativa regionale, mentre spetta al soggetto erogante verificare la sussistenza o meno del requisito soggettivo.

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