Adempimenti

MANOVRA/2 - L’Agenzia tutor dei contribuenti su registri e liquidazioni Iva

di Gian Paolo Tosoni

Il legislatore fiscale smania dalla voglia di assistere le imprese in ordine agli adempimenti fiscali ma senza riuscirci, almeno finora.

L’ultimo norma in materia la ritroviamo nell’articolo 16 del decreto legge 124/19 in cui il programma di assistenza viene confermato dal 2020 per la compilazione delle bozze di registri Iva e delle liquidazioni periodiche mentre per la dichiarazione annuale viene rinviato al 2021 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 novembre 2019).

Le intenzione di tutoraggio vengono da lontano; già con l’articolo 13 della legge 388/00 l’ assistenza da parte della Agenzia era prevista per i contribuenti che aderivano al regime delle nuove iniziative produttive, senza però che abbia fornito risultati apprezzabili.

Il legislatore fiscale era partito forte con l’articolo 10, del decreto legge 201/11 (manovra Monti) nella quale era previsto un meccanismo di monitoraggio a cura delle Entrate che avrebbe portato, in particolare per i contribuenti in regime semplificato, alla soppressione di buona parte degli adempimenti fiscali, con decorrenza 1°gennaio 2013.

La procedura agiva mediante opzione da parte dei contribuenti e aveva come presupposto l’invio telematico dei dati delle fatture emesse, corrispettivi e ricevute.

Le ambizioni dell’Amministrazione finanziaria erano forti. Addirittura per i contribuenti in contabilità semplificata (persone fisiche e società di persone) ed esercenti attività professionale, le Entrate avrebbero predisposto le liquidazioni periodiche Iva, dichiarazione Iva annuale, modello F24, modello 770 semplificato e Cud con conseguente abolizione dello scontrino fiscale. Il tutto era demandato ad un provvedimento dell’agenzia delle Entrate che non fu mai emanato.

Le intenzioni del Fisco tornano di attualità con l’articolo 4 del Dlgs 127/15, norma ora in vigore dopo aver subito varie modifiche normative.

Nella prima formulazione, che sarebbe dovuta decorrere dal 1° gennaio 2017, erano previste agevolazioni a fronte della trasmissione spontanea dei dati fiscali, senza cha abbia avuto una generale applicazione.

L’articolo 4 del Dlgs 127/15 ora prende corpo con le modiche introdotte dall’articolo 17 del decreto legge 119/18 e soprattutto perché nel frattempo è partito il sistema di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; per chi adempie a quest’ultimo obbligo è già in vigore l’esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi (articolo 24 del decreto Iva).

Il nuovo articolo 4 del Dlgs 127/15 dispone che a partire dalle operazioni Iva 2020 (si deve intendere registrate in tale anno) sulla base delle comunicazioni in possesso delle Entrate mediante le fatture elettroniche, le operazioni soggette all’obbligo dell’esterometro e la trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia effettua un programma di assistenza e mette a disposizione di tutti i contribuenti Iva:

le bozze dei registri delle fatture emesse e ricevute (per il registro dei corrispettivi l’obbligo è abolito);

le liquidazioni periodiche Iva

le bozze della dichiarazione annuale Iva.

L’articolo 15 del decreto legge 119/18 dispone altresì che per le bozze dei registri Iva se convalidate dal contribuente o dagli intermediari viene meno l’obbligo della loro tenuta.

Tuttavia, i contribuenti in regime di contabilità semplificata devono comunque tenere i registri Iva ai fini della contabilità semplificata per le imposte dirette in particolare per coloro che hanno optato ai sensi del comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/73 per il metodo delle registrazioni Iva. Per chi applica il regime di cassa puro, deve annotare gli incassi e pagamenti nel registro di contabilità semplificata che non prescinde dai registri Iva.

Quindi, contrariamente a quanto ipotizzato dal legislatore nel 2012, i contribuenti in contabilità semplificata mantengono più adempimenti contabili in confronto ai contribuenti ordinari. Infine con l’articolo 16 del decreto fiscale c’è un ripensamento in ordine alla predisposizione dal parte delle Entrate della bozza di dichiarazione Iva che viene rinviata al 2021. Ma già dal prossimo anno dovremmo quindi ricevere le bozze dei registri Iva che se convalidati non necessitano più della conservazione.

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