Controlli e liti

Firma solo il cliente, contratto Swap valido

di Patrizia Maciocchi

La sola firma dell’investitore basta a soddisfare i requisiti del contratto quadro nei servizi di investimento. La sottoscrizione dell’intermediario non è necessaria perché il consenso si può desumere dai suoi comportamenti concludenti. La Cassazione (sentenza 21750/2019) accoglie il ricorso di Banche italiane come incorporante, dopo la fusione, il banco di Brescia . L’Ubi contestava il verdetto con il quale la Corte d’Appello aveva accertato la nullità di due ordini di investi mento di tasso swap. Un colpo di spugna dovuto all’assenza della sottoscrizione dell’intermediario. Conseguenza della scelta della Corte territoriale era stato il riaccredito in favore del cliente, degli importi addebitati nell’esecuzione dei due “ordini”. La Suprema corte aveva già preso le distanze dalla conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello, affermando (Sezioni unite sentenza 898/2018) la necessità di circoscrivere l’ambito della tutela privilegiata ai casi in cui viene davvero coinvolto l’interesse protetto dalla nullità. Questo per evitare conseguenze distorte o anche opportunistiche. Nello specifico per negare il perfezionamento dell’operazione - precisano i giudici - non basta la mancata firma dell’intermediario, ma serve indagare «se quest’ultimo avesse univocamente espresso la propria volontà di concludere il negozio».

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