Il passaggio dalla co-amministrazione della Srl alla guida unica possibile con delibera
Nel caso del lettore, la società ha optato per il metodo di governo societario di “co-amministrazione”, previsto dall'articolo 2475, comma 3, secondo periodo del Codice civile. La norma prevede che, qualora lo statuto lo permetta, l’amministrazione possa essere affidata disgiuntamente (ovvero congiuntamente) a più persone, senza che esse diano luogo a un consiglio di amministrazione. L’opzione è modificabile, con delibera assunta dall’assemblea convocata in sessione ordinaria (tecnicamente non è necessario a tal fine la convocazione di un'assemblea straordinaria), ossia è riassumibile un rapporto di amministrazione collegiale, con consiglio di amministrazione, ovvero monocratico, con nomina di amministratore unico. È importante fare attenzione alla convocazione dell’assemblea, alla maggioranza con cui è assunta la delibera a alla formalizzazione del verbale, in quanto è bene non traspaia il rischio che la delibera non sia interpretabile come una revoca dei co-amministratori in carica, bensì come un cambio delle regole di governo dell’impresa, non necessariamente collegata allo “stallo” conseguente al conflitto cui il lettore stesso ha fatto cenno.
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