Istanza di sgravio o impugnazione per le detrazioni non riconosciute
Al fine di far valere le proprie ragioni e, dunque, di contestare il disconoscimento delle spese sostenute e portate in detrazione, ferma restando la possibilità di presentare un’istanza di sgravio all’ufficio delle Entrate competente, il contribuente può, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento, impugnare il ruolo contenuto nella cartella mediante la notifica all’ufficio delle Entrate competente del cosiddetto ricorso reclamo di cui all’articolo 17 - bis del decreto legislativo 546/1992, dimostrando, attraverso prove documentali, la legittima detrazione delle stesse e facendo rilevare altresì che la documentazione era stata già presentata, ma non esaminata. Una volta notificato il ricorso reclamo, entro i 90 giorni successivi, l’ufficio potrebbe accogliere, in via amministrativa le doglianze del ricorrente e annullare, anche solo parzialmente, la pretesa. In tal caso, dunque, la questione si risolverebbe in via amministrativa. Inoltre, durante questo termine di 90 giorni, l'agente della Riscossione non potrà avviare misure esecutive o cautelari. In caso, invece, di mancato accoglimento del ricorso reclamo da parte dell'ufficio delle Entrate nei 90 giorni successivi, il contribuente dovrà depositare il ricorso reclamo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale competente, previo pagamento del contributo unificato.
Va detto infine che, se le maggiori imposte iscritte a ruolo, al netto delle sanzioni, interessi e aggio della riscossione, siano di importo non superiore a 3mila euro, il contribuente può difendersi da solo. Nel caso invece in cui tale limite sia superato il contribuente deve essere necessariamente assistito in giudizio da un difensore tecnico (quale, un commercialista o un avvocato) a cui andrà rilasciata idonea procura.
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