Contabilità

Ecobonus qualificato, vietato il trasferimento dal socio alla società di persone

di Luca De Stefani

Il credito d’imposta generato da interventi sul risparmio energetico qualificato o antisismici, sostenuti da una società di persone non può essere ceduto dal socio, che lo ha ricevuto per trasparenza, alla società stessa. Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate con la risposta di ieri numero 415.

Se una società di persone sostiene delle spese per interventi agevolati, la relativa detrazione viene trasferita per «trasparenza», pro-quota, ai soci della medesima società, a patto che detengano almeno l’usufrutto delle quote sociali. Il trasferimento per «trasparenza» del bonus fiscale, pertanto, non viene effettuato ai soci che detengono solo la nuda proprietà.

A determinate condizioni, quelli che ricevono la detrazione possono anche decidere di cedere il relativo credito d’imposta a terzi. Questi possono essere i fornitori dei beni e dei servizi, necessari per l’intervento, e i cosiddetti «altri soggetti privati», i quali devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Questa limitazione per gli «altri soggetti privati» è applicabile solo per il risparmio energetico «qualificato» dei non incapienti (circolare 11/E/2018, paragrafo 3, che parla solo di «altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies») e per i lavori antisismici dell’articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto legge 63/2013 (circolare 17/E/2018), quindi, non per il risparmio energetico «qualificato» degli incapienti (risposta delle Entrate 298/2019). Solo per gli incapienti, tra i cessionari vi rientrano anche gli «istituti di credito e intermediari finanziari».

Secondo la risposta 303/2019 dell’Agenzia, tra i cessionari dei crediti d’imposta sui lavori edili, qualificabili tra gli «altri soggetti privati», vi rientra il socio della società di persone, anche se detiene solo la nuda proprietà della quota. Si ritiene che questa regola debba valere anche per le Srl trasparenti, sia quelle dell’articolo 116 del Tuir, «piccola trasparenza», che quelle dell’articolo 115 del Tuir.

La risposta delle Entrate è condivisibile, ma non viene detto come compilare le dichiarazioni dei redditi della società che ha effettuato i lavori. Nella riposta 2 del 31 maggio 2019 alle domande di Dichiarazioni24 (si veda Il Sole 24 Ore dello stesso giorno), ha già confermato che non va riportato alcun dato relativo alla cessione del credito corrispondente alla detrazione nei modelli Redditi o 730, né da parte del cedente, né da parte del cessionario. Si ritiene, comunque, che la società di persone trasparente che ha effettuato i lavori (che non è né la cedente, né la cessionaria) debba compilare i righi da RP1 a RP30 del modello Redditi SP, «spese per le quali spetta una detrazione d’imposta», al fine di consentire il trasferimento per trasparenza al socio cedente della sua quota di detrazione.

Con la risposta 415/ 2019 (relativa ai lavori dell’articolo 14, comma 2-sexies, del decreto legge63/2013, ma estendibile anche agli altri interventi agevolati e cedibili), l’agenzia delle Entrate ha trattato il caso di una società che nel 2019 sosterrà delle spese per la riqualificazione energetica, maturando le relative detrazioni, le quali saranno imputate per trasparenza pro quota ai relativi soci. Questi ultimi, a loro volta, essendo incapienti, hanno intenzione di effettuare la cessione del credito (corrispondente alla detrazione ricevuta) alla società da loro partecipata.

Secondo l’Agenzia, però, i soci non possono cedere alla società il credito corrispondente alla detrazione, in quanto questa facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa. Infatti, se venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione, si realizzerebbe l’effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 415/2019

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