Imposte

Fusione con perdite fiscali riportabili in caso di eventi contabili straordinari

di Federico Susini

Perdite fiscali riportabili nelle operazioni di fusione qualora la riduzione del patrimonio netto sia imputabile ad un evento contabile straordinario più che ad un “depotenziamento” della società. È questa in estrema sintesi la posizione dell'agenzia delle Entrate che, continuando nell'evoluzione interpretativa della disciplina in tema di riporto degli attributi fiscali (ovvero perdite fiscali pregresse, interessi passivi indeducibili ed eccedenze Ace) nelle operazioni di fusione (risposte ad interpello n. 93 e n. 109 del 2018 e n. 3 del 2019), in una recente risposta ad interpello non ancora pubblicata ha riconosciuto la possibilità di disapplicare i limiti sul riporto delle perdite fiscali di cui all'articolo 172, comma 7 del Tuir nei confronti di una società che, pur risultando vitale per il relativo test, presentava un patrimonio netto incapiente.

Il caso in esame

L’interpello riguardava una fusione di quattro società appartenenti allo stesso gruppo avvenuta nell'ambito di una complessa riorganizzazione societaria, in cui gli attributi fiscali di una delle incorporate non sarebbero stati riportabili a causa dell'applicazione del limite del patrimonio netto, nonostante fosse un soggetto pienamente “vitale” (fino al momento di efficacia giuridica della fusione), non solo in base ai parametri di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e del costo relativo al lavoro dipendente, ma anche per altri fattori, come la valutazione al fair value delle singole attività e passività. Elementi questi attestanti come oggetto di trasferimento alla società risultante dalla fusione fosse stato un complesso aziendale pienamente funzionante che continuava ad esserlo successivamente alla stessa unitamente ai beni delle altre società partecipanti e che l'incorporazione non aveva avuto ad oggetto una società “svuotata” contenente unicamente perdite, quanto invece una vitale realtà economica.

Indici da valutare

D'altra parte il patrimonio netto, quale parametro contabile, costituisce un indice tutt'altro che veritiero dell'attuale operatività e della futura capacità reddituale della società incorporata, rappresentando, piuttosto, l'espressione economico-contabile della reddittività storica, tanto che il mancato superamento non può precludere la riportabilità degli attributi fiscali in un contesto di impresa effettività. Nel caso oggetto di interpello la riduzione del patrimonio netto dell'esercizio precedente è inoltre riconducibile unicamente ad eventi di natura straordinaria e non ad un “depotenziamento” dell'attività di impresa. In tale annualità il valore della produzione è risultato addirittura incrementato rispetto all'esercizio precedente e il valore economico dell'incorporante di gran lunga superiore alla posizione soggettiva di cui si chiede il riporto.

Pertanto, l'Agenzia, considerando come il mancato superamento del limite del patrimonio netto fosse dipeso da eventi di natura straordinaria e che la società incorporante abbia comunque dimostrato la vitalità del complesso aziendale trasferito anche attraverso altri fattori, ha formulato parere favorevole alla disapplicazione delle limitazioni poste dal comma 7 dell'articolo 172 del Tuir, non ravvisando nell'operazione di fusione l'intenzione di beneficiare di perdite prodotte da una “bara fiscale”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©