Controlli e liti

Attenzione alle date: rileva quella di consegna del ruolo

di Rosanna Acierno

Deludendo le aspettative di molti, la riapertura riguarda solo il termine per presentare la domanda e non anche l’ambito di applicazione dei carichi rottamabili o stralciabili, che rimangono quindi quelli affidati a Riscossione dal 2000 al 2017.

Pertanto, continuano a rientrare nella sanatoria, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati dagli Enti impositori ad agenzia delle entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia SpA nel lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Con riferimento alle cartelle esattoriali, siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, al fine di capire se esse siano o meno rottamabili non bisogna riferirsi alla data di notifica della cartella ma alla data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Pertanto, può accadere che una cartella notificata nei primi mesi del 2018 sia comunque rottamabile, essendo il ruolo consegnato entro il 31 dicembre 2017.
Tuttavia, proprio in merito alla data di consegna dei ruoli potrebbero sorgere dei problemi con riferimento a quelli trasmessi dall’Ente impositore negli ultimi 15 giorni di dicembre 2017. Secondo infatti quanto stabilito dall’articolo 4 del Dm 3 settembre 99 n. 321, «per i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo».

Pertanto, sono in molti i contribuenti che, avendo presentato l’istanza di rottamazione, si sono visti opporre il diniego da parte di Riscossione che esclude i ruoli consegnati dal 16.12.2017 al 31.12.2017, in quanto ritiene che l’affidamento sia avvenuto il 10 gennaio 2018. Di contro, l’agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017 si è espressa in senso opposto, specificando che rientrano nella definizione i ruoli consegnati dal 16 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Ovviamente, occorrerà tenere ben presente la posizione più favorevole dell’agenzia delle Entrate in sede di eventuale impugnazione del diniego.

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