Adempimenti

Voucher per il welfare, doppio regime Iva

Anche il voucher welfare sconta l'Iva secondo le regole dei buoni-corrispettivo. Questo l'aspetto più rilevante contenuto nella risposta n. 10 di ieri dell’agenzia delle Entrate. Per individuare il trattamento Iva, tuttavia, occorre verificare se i titoli di legittimazione indicano o meno prestazioni welfare la cui disciplina Iva è certa all'origine.

L'interpello è stato presentato da una società che gestisce i piani di welfare dei propri clienti mediante contratti di mandato senza rappresentanza. Il funzionamento di tale mandato si articola in più fasi: il datore di lavoro mette a disposizione la provvista finanziaria per i beni e servizi scelti dai lavoratori, mentre la società istante acquista i suddetti beni e servizi secondo le scelte di ciascun lavoratore e nel rispetto delle norme fiscali (articolo 51, comma 2, Tuir).

Nel caso di specie, poi, i servizi welfare sono effettuati anche mediante voucher, ex articolo 51, comma 3-bis, Tuir, secondo il meccanismo seguente. Il lavoratore, tramite il portale gestito dalla società comunica a quest'ultima i dati del fornitore dal quale intende servirsi e la tipologia di erogazione desiderata (ad esempio, pacchetto turistico). L'istante, a sua volta, contatta il fornitore indicato, verifica i dati, i servizi e/o i beni offerti, precisando che il buono formalizza l'erogazione al lavoratore dei servizi e/o i beni esposti nel medesimo documento e l'impegno della società a pagare l'importo ivi indicato.

In ragione dello schema di cui sopra, l'istante ha chiesto se il nuovo trattamento Iva dei buoni possa applicarsi ai voucher welfare e, in caso affermativo, a quale categoria ricondurli: “monouso” o “multiuso”. Come noto, secondo il decreto legislativo 141/2018, il buono deve contenere l'obbligo di essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione.

Il buono allora si qualificherà come “monouso” se, al momento della sua emissione/trasferimento, è nota la disciplina Iva applicabile (luogo, natura, qualità e quantità) ai beni o ai servizi a cui lo stesso dà diritto. In tal caso, l'Iva è dovuta all'emissione/trasferimento dello stesso. Viceversa, è “multiuso”, quando la disciplina Iva non è certa al momento della sua emissione/trasferimento e sarà dovuta in sede di riscatto del buono presso l'esercente.

Per l'Amministrazione, anche al voucher welfare si applicano le regole generali Iva sui buoni multiuso e monouso. Questione finora piuttosto dibattuta e risolta dall'amministrazione in virtù della sussistenza, in tal caso, di un vero e proprio obbligo di accettare il buono come corrispettivo.

Per approfondire

La scheda aggiornata sul welfare aziendale
tratto da Sistema Frizzera

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/2020

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