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La strada della trasformazione dopo il recesso dell’accomandatario

di Albino Leonardi

La domanda

In una società in accomandita semplice, con socio accomandante Srl, il socio accomandatario persona fisica ha presentato recesso con raccomandata. La Srl accomandante superstite non è intenzionata a ricostituire la pluralità dei soci. È ammessa la prosecuzione della Srl superstite nell’esercizio dell’attività al pari del socio superstite persona fisica che prosegua l’attività nella veste di ditta individuale? Anche nella fattispecie lo scioglimento della società non dà luogo ad alcuna alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa?

L’articolo 2272 del Codice civile prevede che la società (di persone) si scioglie «quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita». Il venir meno della pluralità dei soci non è di per sé causa di scioglimento della società, bensì è tale la mancata ricostituzione della pluralità entro il predetto termine di sei mesi, la quale determina la cessazione del vincolo societario. Decorso il termine semestrale, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, si trova di fronte alle seguenti alternative:

procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori e, laddove dalla liquidazione residui il complesso aziendale, proseguire nell’attività come imprenditore individuale;

proseguire l’attività d’impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedendo alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto.

Occorre dire che il venir meno, come nel caso del lettore, di tutti i soci accomandatari, comporta la nomina in via provvisoria di un amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione, ma esclude la possibilità di vedere riconosciuto in capo al socio accomandante la qualità di legale rappresentante della società (Cassazione, Sez. III, 2 dicembre 1983, n. 7204).

Nel secondo caso, si ha un’operazione che determina un rapporto di successione tra soggetti distinti (Cassazione 1593 del 6 febbraio 2002), che non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile (circolare 54/E del 19 giugno 2002) a condizione che:
a) il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e
b) mantenga inalterati i valori dei beni.

La risoluzione 47/E del 3 aprile 2006 ha precisato che nell’ipotesi di scioglimento della società e di continuazione dell’attività imprenditoriale in forma individuale si è in presenza di «trasformazione» in senso generico, diversa da quella disposta dal codice civile (articoli 2498 e seguenti, codice civile). La circolare 13/E del 26 febbraio 2008 ha chiarito che, indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell’operazione, la continuità oggettiva dell’attività d’impresa - pur in presenza di discontinuità soggettiva - determina la sostanziale neutralità fiscale dell’operazione.

Infine, per quel che riguarda l’imposta di registro, la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una «cessione d’azienda» ma piuttosto una «assegnazione d’azienda» in capo al socio superstite, con la conseguenza che si applica la tassa fissa e non quella proporzionale (risoluzione 329/E del 30 luglio 2008 e Cassazione 3671 del 16 febbraio 2007).

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