Imposte

Scuola guida un po’ più cara per l’Iva

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Da ieri le lezioni di scuola guida sono definitivamente fuori dal perimetro dell’esenzione Iva. L’articolo 32 del Dl 124/19 (decreto fiscale), modificando l’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/72, esclude dalle prestazioni didattiche non tassate «l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1». Ma il testo, completamente riscritto in fase di conversione, lascia alcuni dubbi.

Innanzitutto, non ricomprende nell’esenzione l’insegnamento per il conseguimento delle patenti B e C1. Dovrebbe dedursi, a contrario, che l’esenzione continua a valere per le patenti A, A1, A2, C, e D1. L’altra osservazione prescinde dal caso specifico delle scuole guida e attiene alla ratio della norma, introdotta dal Parlamento per adeguare l’ordinamento interno all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE così come interpretato dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza dello scorso marzo, causa C-449/17. La pronuncia, nell’escludere dall’esenzione Iva l’insegnamento della guida automobilistica, esprime in realtà un principio di più ampia portata ritenendo fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) l’insegnamento specialistico che non comporta, di per sé, la trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché il loro approfondimento e sviluppo.

Tali caratteristiche sono, al contrario, proprie dell’«insegnamento scolastico o universitario», come recita la lettera i), e devono sussistere affinché l’esenzione Iva sia legittima. Tanto è vero che la proposta di modifica della norma interna era stata, in un primo momento, nel senso di restringere il campo di applicazione dell’esenzione - prevista per «le prestazioni didattiche di ogni genere», compreso dunque l’insegnamento specialistico (tra cui quello alla guida automobilistica) - all’insegnamento propriamente scolastico o universitario, come richiesto sul piano unionale. Ma la riscrittura dell’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/1972 non contiene traccia della precedente versione: la norma sembrerebbe conservare l’esenzione per le prestazioni didattiche di ogni genere, limitandosi ad escludere espressamente dal perimetro oggettivo dell’esenzione il solo insegnamento della scuola guida.

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