Imposte

Iva, verifica sulla stabile organizzazione occulta

di Luca Lavazza

Una società controllata locale può costituire una stabile organizzazione occulta della propria controllante estera ai fini dell’Iva? Su questo si è espressa in data 14 novembre 2019 l’Avvocato Generale Juliane Kokott che ha presentato le proprie conclusioni in merito alla causa C-547/18.
Il tema ha due importanti precedenti. Innanzitutto, nel caso DFDS (C-260/95), dove i giudici avevano ritenuto che una società controllata integralmente da un soggetto non residente potesse integrare la stabile organizzazione di quest’ultimo, nel caso in cui fossero verificate certe condizioni di dipendenza e ausiliarietà.
Successivamente, nel caso Welmory (C-605/12) l’Avvocato Generale aveva individuato le condizioni per poter ascrivere le risorse umane e tecniche di un soggetto giuridico separato al soggetto non residente controllante ma la Corte aveva scelto invece di non delineare i criteri ermeneutici precisi.
Nel caso in commento, l’Avvocato Generale fornisce alcuni spunti interpretativi e principi che, se accolti dalla Corte, potrebbero circoscrivere la possibilità di accertare stabili organizzazioni ai fini Iva in presenza di società separate dal non residente e incrementare l’allineamento tra la stabile organizzazione ai fini Iva e quella materiale ai fini delle imposte dirette secondo il Modello Ocse.
Secondo l’Avvocato Generale, alla domanda iniziale va data risposta negativa in quanto:
1) l’articolo 44 sulla territorialità dei servizi generici si riferisce a un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica in un luogo ed ha una stabile organizzazione in un altro. Una società madre e una controllata, tuttavia, non configurano un soggetto passivo, bensì due;
2) la certezza del diritto verrebbe meno ammettendo che una controllata potrebbe essere una stabile organizzazione occulta della propria controllante, non potendo il prestatore conoscere la struttura societaria e contrattuale della sua controparte;
3) il caso DFDS non può applicarsi al caso di specie. Tale decisione era riferita al regime speciale delle agenzie di viaggio e riguardava la stabile organizzazione occulta del prestatore.
Secondo l’Avvocato Generale, tuttavia, non si potrebbe pervenire a medesima conclusione nel caso in cui vi fossero pratiche abusive tra prestatore e committente.
Infine, in relazione agli obblighi di verificazione del prestatore in tema di determinazione del committente (casa madre o stabile organizzazione), gli articoli 21 e 22 del Regolamento UE 282/11 sarebbero applicabili solo ove sia chiaro a priori che esiste una stabile organizzazione e vi sia incertezza circa il luogo in cui un soggetto passivo fornisce la prestazione. Non è invece contemplata l’analisi in merito alla possibilità che un secondo soggetto passivo integri una stabile organizzazione del committente. Se confermato, anche quest’ultimo passaggio sarebbe un passo avanti verso la certezza del diritto.

Le conclusioni dell’Avvocato generale sulla causa C-547/18

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