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Modifiche allo statuto (ancora) al vaglio di Regioni e prefetture - Vedi il video

Con l’arrivo del Registro unico il riscontro sui documenti passerà agli uffici del nuovo organismo

In attesa del Registro unico del Terzo settore (Runts) per le modifiche statutarie degli enti con personalità giuridica c’è ancora bisogno del vaglio di regioni e prefetture. Quest’ultimo passaggio a regime sarà sostituito dai controlli degli uffici del registro, volti ad individuare la sussistenza dei requisiti per iscrizione e permanenza nel Terzo settore. Nell’attesa, resta la procedura standard presso regioni/prefetture (in base al Dpr 361/2000), che dovrebbe verificare la presenza, negli statuti, degli elementi essenziali per il riconoscimento della personalità giuridica.

In arrivo il Registro unico per gli enti del terzo settore / 1


La fase transitoria
In questa fase abbiamo spesso assistito a comportamenti non uniformi sul territorio nazionale da parte delle amministrazioni, dovuti a volte a un’interpretazione delle nuove disposizioni non in linea con l’impianto della riforma e con le indicazioni procedurali date dal ministero del Lavoro.

Uno dei punti su cui si registra ancora poca chiarezza è la disciplina transitoria che gli enti devono inserire negli statuti. La questione riguarda per lo più Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), le quali sono già entrate nella fase transitoria di attuazione della riforma e applicano già alcune disposizioni fiscali dal 1° gennaio 2018. Ma anche per gli enti privi di tali qualifiche ci sono accorgimenti da considerare.

In attesa del Registro unico, può rendersi necessario sottoporre a condizione sospensiva tutte o alcune modifiche statutarie, al fine di evitare contrasti di disciplina tra vecchi regimi e Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). Un esempio è la locuzione «ente del Terzo settore» o il relativo acronimo (Ets) nella denominazione: gli enti non potranno utilizzarli prima dell’iscrizione al Runts, per cui l’efficacia dell’inserimento di tale previsione nello statuto andrà subordinato al verificarsi di tale evento.

Clausole condizionate
Le clausole condizionate variano a seconda della tipologia di ente e della disciplina prevista per l’entrata in vigore delle relative disposizioni normative. Per Odv e Aps, le norme civilistiche introdotte dal Dlgs 117/2017 sono già efficaci e hanno sostituito la disciplina di settore (rispettivamente legge 266/1991 e legge 383/2000), che resta in vigore solo in relazione alla regolamentazione dei registri. Tuttavia, è sempre opportuno verificare caso per caso la presenza di eventuali disposizioni contenute nelle leggi applicabili agli enti, le quali potrebbero richiedere clausole statutarie incompatibili con quelle della riforma.
In linea generale, per questi enti non dovrebbe esservi un obbligo di rinviare l’efficacia dell’intero statuto alla messa in funzione del Runts o alla completa efficacia della riforma (a seguito dell’approvazione della Commissione europea).

Tuttavia, clausole sospensivamente condizionate potrebbero essere necessarie in casi particolari, come ad esempio qualora l’ente voglia inserire nella sua denominazione anche l’acronimo Ets oppure intenda adottare l’ulteriore qualifica di rete associativa (elementi che sono entrambi legati all’ingresso nel Runts). Analogamente, in alcuni casi sarà necessario fare attenzione alla compatibilità degli statuti con altre normative di settore, come per le Aps che abbiano anche la qualifica di associazioni sportive dilettantistiche (le quali devono continuare a rispettare la relativa disciplina) o degli enti associativi che applicano l’agevolazione dell’articolo 148, comma 3 del Tuir, la cui fruizione impone specifiche prescrizioni statutarie (quali, ad esempio, la devoluzione del patrimonio ad altri enti associativi o la libera eleggibilità degli organi amministrativi).

Il caso delle Onlus
In questo scenario, un discorso a parte meritano le Onlus, per le quali lo spartiacque per effettuare le modifiche statutarie è il termine di cui all’articolo 104, comma 2 del Dlgs 117/2017 (ossia il placet europeo). Nella fase transitoria la disciplina Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997) resta in vigore, così come la relativa qualifica, a prescindere dall’iscrizione o meno dell’ente nel Runts dopo la sua istituzione. Pertanto, la soluzione preferibile dovrebbe essere quella di rinviare l’efficacia dell’intero statuto al termine anzidetto, onde poter ancora fruire del regime agevolato Onlus e, al contempo, adeguarsi per tempo alla riforma così da evitare la devoluzione del patrimonio una volta completata la fase di attuazione.